Il Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 (cosiddetto Decreto Omnibus), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha introdotto un’indennità una tantum, soprannominata bonus Natale per il periodo in cui verrà erogata, a favore di lavoratori dipendenti che abbiano il coniuge e almeno un figlio a carico.
In particolare, viene introdotta un’indennità una tantum l’anno 2024, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente spettante.
- il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico ovvero, in alternativa, ha almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale;
Ai fini del riconoscimento del bonus è, dunque, necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel periodo d’imposta 2024, a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (es. contratto a tempo determinato o indeterminato).
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, il quale è tenuto ad attestare per iscritto di avervi diritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale e il rispetto del requisito reddituale. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
L’amministrazione finanziaria ha poi precisato che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (es. il lavoratore non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Analogamente, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024, potrà beneficiare dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi, sussistendone i requisiti.