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Polizza catastrofale entro il 31/03/2025. Necessaria per accedere e permanere in contributi, sovvenzioni o agevolazioni

Consigliamo a tutte le aziende che intendono utilizzare “contributi, sovvenzioni o agevolazioni” di dotarsi prontamente della polizza catastrofale entro il 31/03/2025 al fine di non vedersi disconoscere incentivi ed agevolazioni.

Come anticipato nella Newsletter del 07/11/2024, entro il 31 marzo 2025 le imprese dovranno stipulare la polizza catastrofale prevista dal Decreto Ministeriale n. 18/2025 e dalla Legge di Bilancio del 2024.

La norma al comma 102 specifica che “Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Consigliamo a tutte le aziende che intendono utilizzare “contributi, sovvenzioni o agevolazioni” di dotarsi prontamente della polizza catastrofale al fine di non vedersi disconoscere incentivi ed agevolazioni.

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IVA obbligatoria a partire dal 2025 sul Distacco di Personale Dipendente

Con la conversione in legge del cd. “Decreto Salva-infrazioni” n. 131/2024, sono state introdotte rilevanti modifiche normative in tema di distacco e prestito del personale, che avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025. La novità principale consiste nell’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco, abolendo la precedente esenzione prevista dalla normativa italiana.

Questa modifica, contenuta nell’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, convertito in legge 14 novembre 2024, n. 166, risponde alla necessità di adeguare la normativa nazionale alle indicazioni dell’Unione Europea e di sanare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione.

Le modifiche

La riforma nasce per adeguare la normativa italiana alle disposizioni UE:

  • Sentenza Corte di Giustizia UE (C-94/19): la Corte ha stabilito che il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi soggetta a IVA, purché vi sia un corrispettivo economico.
  • Giurisprudenza nazionale: con diverse pronunce, tra cui le ordinanze di Cassazione n. 5601/2021 e n. 22700/2024, è stato ribadito che il pagamento di somme a fronte del distacco configura un’operazione rilevante ai fini IVA, superando il concetto di esclusione basata sull’assenza di un “mark up”.
  • Chiusura di procedure di infrazione: la modifica è necessaria per conformarsi agli obblighi comunitari e sanare le criticità sollevate dall’UE.

Effetti sulle parti coinvolte

Soggetto distaccante (datore di lavoro originario)
L’operazione di distacco è qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
Il distaccante deve emettere fattura con IVA, salvo che il servizio sia esente o fuori campo applicazione.
Soggetto distaccatario (datore di lavoro utilizzatore)
Potrà esercitare il diritto alla detrazione IVA, anche per la parte eccedente il costo effettivo del personale.
Fuori campo IVA per operazioni internazionali
Se il soggetto distaccatario è stabilito in un altro Paese UE, si applicano i criteri di territorialità previsti dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni B2B.

Fino al 31/12/2024 nessuna sanzione per la non applicazione dell’IVA

I comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2024 sono esenti da rilievi, sia nel caso di:

  • applicazione dell’IVA in conformità alle sentenze comunitarie;
  • non applicazione dell’IVA, in linea con la normativa precedente.

Per le Operazioni Internazionali

Secondo l’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, i distacchi di personale rientrano tra le prestazioni generiche di servizi e seguono il criterio:

  • B2B (business-to-business): rilevanza territoriale nel Paese del committente.
  • B2C (business-to-consumer): rilevanza nel Paese del prestatore.

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 7-septies, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972, per le operazioni rese a privati consumatori (B2C), il criterio di territorialità è diverso e segue la residenza del prestatore.

Adeguamenti

  • Rettifica dei contratti in essere: le imprese dovranno adeguare i contratti di distacco o prestito di personale per tener conto dell’assoggettamento a IVA.
  • Gestione dei rimborsi IVA: i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette potranno richiedere il rimborso IVA ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972.
  • Aggiornamenti nei sistemi contabili: le aziende devono assicurarsi che le proprie procedure amministrative tengano conto del nuovo obbligo di fatturazione con IVA.

Riepilogo delle modifiche

AspettoPrima del 2025Dal 2025
Trattamento IVAEsclusi da IVA se previsto solo il rimborso dei costi.Assoggettati a IVA, salvo esenzioni specifiche.
Norma di riferimentoArt. 8, comma 35, L. 67/1988Art. 16-ter, D.L. 131/2024
Criterio di applicazioneNon rilevanti ai fini IVAPrestazione di servizi, se sussiste un nesso diretto.
DecorrenzaNessunaContratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Criterio di territorialitàNon applicabileRegole ex art. 7-ter e 7-septies del D.P.R. 633/72.
Diritto alla detrazione IVANon riconosciutoRiconosciuto per il soggetto distaccatario.
Salvaguardia comportamenti passatiNon applicabileComportamenti pregressi esenti da rilievi fino al 2024.

Fonte: DKPost

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Eventi Calamitosi: Assicurazione obbligatoria per tutte le imprese entro il 31/12/2024

Entro il 1° Gennaio 2025 tutte le Imprese iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio italiane devono aver stipulato un polizza assicurativa a copertura dei rischi per eventi calamitosi. Questo comporta che entro il 31/12/2024 è necessario aver già provveduto. Pena l’applicazione di sanzioni e l’impossibilità di accedere a diverse agevolazioni.

Obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e successivi della legge 213/2023), con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024. Nello specifico, il comma 101 cita testualmente:

“Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.

L’obbligo riguarda dunque tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.

L’obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.

Rischi da coprire

Le polizze dovranno coprire i danni ai seguenti tipi di beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Le imprese dovranno stipulare polizze specifiche per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:

  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;
  • esondazioni.

L’obbligo assicurativo non si applica solo a…

  • Imprese Agricole
  • Professionisti

per i quali l’assicurazione resta facoltativa.

Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Caratteristiche delle Polizze e ruolo delle Compagnie Assicurative

I premi assicurativi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto delle caratteristiche geografiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Saranno utilizzati modelli predittivi per valutare l’evoluzione della probabilità di accadimento degli eventi catastrofici e la vulnerabilità dei beni, con aggiornamenti periodici per riflettere l’evoluzione dei valori economici e la modellazione del rischio.

Per garantire trasparenza e concorrenzialità, le compagnie assicurative saranno obbligate a fornire al pubblico il documento informativo e le condizioni di contratto sia nei punti vendita sia sui loro siti internet.

Le polizze possono prevedere limiti di indennizzo, in base alla fascia di rischio, come per somme assicurate fino a 1 milione di euro, per cui l’indennizzo sarà pari alla somma assicurata.

Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste ultime sono obbligate a stipulare le polizze con le imprese, e non possono rifiutare di farlo. In caso di rifiuto o elusione di questo obbligo, le compagnie potranno essere sanzionate con una multa amministrativa compresa tra 100.000 e 500.000 euro.

Sanzioni e penalità per violazione dell’obbligo assicurativo

Per le imprese che non stipuleranno l’assicurazione obbligatoria entro il 31 dicembre 2024, la conseguenza principale sarà l’esclusione da contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie. In altre parole, le imprese non assicurate non potranno beneficiare di alcun supporto economico pubblico in caso di danni causati da eventi catastrofici.

Fonte: Ingenioweb

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Lavoratori Dipendenti: Bonus Natale 2024 solo su richiesta

Il Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 (cosiddetto Decreto Omnibus), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha introdotto un’indennità una tantum, soprannominata bonus Natale per il periodo in cui verrà erogata, a favore di lavoratori dipendenti che abbiano il coniuge e almeno un figlio a carico.

In particolare, viene introdotta un’indennità una tantum l’anno 2024, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente spettante.
  • il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico ovvero, in alternativa, ha almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale;

Ai fini del riconoscimento del bonus è, dunque, necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel periodo d’imposta 2024, a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (es. contratto a tempo determinato o indeterminato).

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, il quale è tenuto ad attestare per iscritto di avervi diritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale e il rispetto del requisito reddituale. Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

L’amministrazione finanziaria ha poi precisato che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (es. il lavoratore non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Analogamente, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024, potrà beneficiare dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi, sussistendone i requisiti.

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Bonus edilizi: quali sono in scadenza al 2024 e quali resteranno validi anche nel 2025

Bonus Casa: ritorna alle aliquote originarie nel 2025

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, tanto se si effettuano sulle singole unità abitative, quando se si effettuano su parti comuni di edifici condominiali.

Nel tempo questa agevolazioni ha avuto delle proroghe, ultima delle quali, ad opera della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) che ha prorogato al 31 dicembre  2024 la possibilità di:

  • usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%),
  • e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Attenzione al fatto che, salvo nuove proroghe, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Il DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 ha previsto, tra l’altro una rimodulazione dell’aliquota per il bonus sulle ristrutturazioni edilizie. In particolare,  il comma 8 dell’art 9-bis introdotto in fase di conversione prevede che: “all’articolo  16‐bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3‐bis è inserito il seguente “3‐ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle  di cui al comma 3‐bis, l’aliquota di detrazione è  ridotta al 30 per cento”.

Bonus Verde: scade il 31/12/2024

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il bonus verde fino al 2024.

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Ecobonus ed Ecosismabonus

Scadono il 31 dicembre 2024 le detrazioni del 70-75% e dell’80-85% per le opere sulle parti comuni degli edifici condominiali, se finalizzate sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica di immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Prevede detrazioni fiscali per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica su tutti i tipi di immobili (cappotto termico, pompe di calore, caldaie, etc.) con particolare attenzione all’adozione di tecnologie basate sulle fonti rinnovabili di energia.
Il bonus fa parte della famiglia ordinaria disciplinata dall’art. 16-bis del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) e consente, in via transitoria per il 2024, un’agevolazione del 50%/65% per un importo massimo agevolabile di 96mila euro, da ripartire anch’esso in 10 quote annuali di pari importo.
La “versione Super-ecobonus” (detrazione del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025) è riservata a condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari.

Sisma bonus

 scadono il 31 dicembre 2024 le detrazioni al 50%, al 70-80%, al 75-85% per l’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici;

Bonus mobili

Prevede una detrazione fiscale per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, collegati a interventi di recupero edilizio, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, è del 50% delle spese sostenute e calcolata su un totale non superiore a 5.000 € per l’anno 2024.

di seguito una tabella riepilogativa al fine di comprendere meglio ciò che resta valido anche nel 2025 e ciò che al 31/12/2024 scadrà la sua efficacia

Tipologia di BonusEventuali modifiche previste per il 2025
SuperbonusRiduzione dal 70% al 65%
Bonus RistrutturazioneRiduzione dal 48% al 36%, limite di spesa 48.000€
EcobonusNon risultano proroghe oltre il 31 dicembre 2024
SismabonusNon risultano proroghe oltre il 31 dicembre 2024
Bonus VerdeNon risultano proroghe oltre il 31 dicembre 2024
Bonus Mobili ed ElettrodomesticiNon risultano proroghe oltre il 31 dicembre 2024
Bonus TV e DecoderNon risultano proroghe

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Fonte: Refipraxim