Entro il 1° Gennaio 2025 tutte le Imprese iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio italiane devono aver stipulato un polizza assicurativa a copertura dei rischi per eventi calamitosi. Questo comporta che entro il 31/12/2024 è necessario aver già provveduto. Pena l’applicazione di sanzioni e l’impossibilità di accedere a diverse agevolazioni.
Obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024
La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e successivi della legge 213/2023), con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024. Nello specifico, il comma 101 cita testualmente:
“Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.
L’obbligo riguarda dunque tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.
L’obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.
Rischi da coprire
Le polizze dovranno coprire i danni ai seguenti tipi di beni:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Le imprese dovranno stipulare polizze specifiche per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:
- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.
L’obbligo assicurativo non si applica solo a…
- Imprese Agricole
- Professionisti
per i quali l’assicurazione resta facoltativa.
Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Caratteristiche delle Polizze e ruolo delle Compagnie Assicurative
I premi assicurativi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto delle caratteristiche geografiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Saranno utilizzati modelli predittivi per valutare l’evoluzione della probabilità di accadimento degli eventi catastrofici e la vulnerabilità dei beni, con aggiornamenti periodici per riflettere l’evoluzione dei valori economici e la modellazione del rischio.
Per garantire trasparenza e concorrenzialità, le compagnie assicurative saranno obbligate a fornire al pubblico il documento informativo e le condizioni di contratto sia nei punti vendita sia sui loro siti internet.
Le polizze possono prevedere limiti di indennizzo, in base alla fascia di rischio, come per somme assicurate fino a 1 milione di euro, per cui l’indennizzo sarà pari alla somma assicurata.
Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste ultime sono obbligate a stipulare le polizze con le imprese, e non possono rifiutare di farlo. In caso di rifiuto o elusione di questo obbligo, le compagnie potranno essere sanzionate con una multa amministrativa compresa tra 100.000 e 500.000 euro.
Sanzioni e penalità per violazione dell’obbligo assicurativo
Per le imprese che non stipuleranno l’assicurazione obbligatoria entro il 31 dicembre 2024, la conseguenza principale sarà l’esclusione da contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie. In altre parole, le imprese non assicurate non potranno beneficiare di alcun supporto economico pubblico in caso di danni causati da eventi catastrofici.
Fonte: Ingenioweb