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Stralcio automatico dei debiti fino a € 1.000: come funziona

La legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Inizialmente, la legge di bilancio 2023 aveva disposto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente. Con le modifiche apportate dal DL Milleproroghe, l’operatività dell’annullamento automatico dei debiti fino a mille euro viene estesa dal 31 marzo al 30 aprile 2023.

Lo stralcio totale

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge, ossia il 1° gennaio 2023, ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
La soglia dei 1.000 euro va verificata in relazione al singolo carico, non all’importo della cartella notificata. Infatti, se nella cartella sono riportati uno o più carichi autonomi, è con riferimento al singolo carico che occorre verificare se il debito è inferiore o uguale a 1.000 euro.

Per quali carichiImposte dirette (Irpef, Ires, Irap)Imposte indirette (Iva, registro, bollo)Contributi previdenzialiImporti liquidati dalle camere di commercio
Cosa si annullaCancellazione totale
Cosa è dovutonulla
Carichi esclusirecupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Lo stralcio parziale

La Legge di bilancio 2023 stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi anche i comuni:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
Per quali carichiTributi locali (Imu, Tari, Tosap, tassa di soggiorno etc)
Cosa si annullainteressi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di morasanzioni
Cosa è dovutoCapitalesomme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento
Per quali carichisanzioni amministrative e violazioni codice della strada
Cosa si annullainteressi comunque denominati
Cosa è dovutosanzioni somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Con le modifiche apportate dal DL Milleproroghe, nel caso in cui tali enti non abbiano adottato il provvedimento di non applicazione dello stralcio entro il 31 gennaio 2023 possono adottarlo entro il 31 marzo 2023. Di conseguenza gli enti predetti possono:

  • applicare parzialmente il saldo e stralcio, ex lege;
  • disapplicarlo del tutto;
  • applicarlo integralmente.

In ogni caso, dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito ora al 30 aprile 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

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