
Con la conversione in legge del cd. “Decreto Salva-infrazioni” n. 131/2024, sono state introdotte rilevanti modifiche normative in tema di distacco e prestito del personale, che avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025. La novità principale consiste nell’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco, abolendo la precedente esenzione prevista dalla normativa italiana.
Questa modifica, contenuta nell’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, convertito in legge 14 novembre 2024, n. 166, risponde alla necessità di adeguare la normativa nazionale alle indicazioni dell’Unione Europea e di sanare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione.
Le modifiche
La riforma nasce per adeguare la normativa italiana alle disposizioni UE:
- Sentenza Corte di Giustizia UE (C-94/19): la Corte ha stabilito che il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi soggetta a IVA, purché vi sia un corrispettivo economico.
- Giurisprudenza nazionale: con diverse pronunce, tra cui le ordinanze di Cassazione n. 5601/2021 e n. 22700/2024, è stato ribadito che il pagamento di somme a fronte del distacco configura un’operazione rilevante ai fini IVA, superando il concetto di esclusione basata sull’assenza di un “mark up”.
- Chiusura di procedure di infrazione: la modifica è necessaria per conformarsi agli obblighi comunitari e sanare le criticità sollevate dall’UE.
Effetti sulle parti coinvolte
Soggetto distaccante (datore di lavoro originario)
L’operazione di distacco è qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
Il distaccante deve emettere fattura con IVA, salvo che il servizio sia esente o fuori campo applicazione.
Soggetto distaccatario (datore di lavoro utilizzatore)
Potrà esercitare il diritto alla detrazione IVA, anche per la parte eccedente il costo effettivo del personale.
Fuori campo IVA per operazioni internazionali
Se il soggetto distaccatario è stabilito in un altro Paese UE, si applicano i criteri di territorialità previsti dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni B2B.
Fino al 31/12/2024 nessuna sanzione per la non applicazione dell’IVA
I comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2024 sono esenti da rilievi, sia nel caso di:
- applicazione dell’IVA in conformità alle sentenze comunitarie;
- non applicazione dell’IVA, in linea con la normativa precedente.
Per le Operazioni Internazionali
Secondo l’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, i distacchi di personale rientrano tra le prestazioni generiche di servizi e seguono il criterio:
- B2B (business-to-business): rilevanza territoriale nel Paese del committente.
- B2C (business-to-consumer): rilevanza nel Paese del prestatore.
ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 7-septies, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972, per le operazioni rese a privati consumatori (B2C), il criterio di territorialità è diverso e segue la residenza del prestatore.
Adeguamenti
- Rettifica dei contratti in essere: le imprese dovranno adeguare i contratti di distacco o prestito di personale per tener conto dell’assoggettamento a IVA.
- Gestione dei rimborsi IVA: i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette potranno richiedere il rimborso IVA ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972.
- Aggiornamenti nei sistemi contabili: le aziende devono assicurarsi che le proprie procedure amministrative tengano conto del nuovo obbligo di fatturazione con IVA.
Riepilogo delle modifiche
| Aspetto | Prima del 2025 | Dal 2025 |
|---|---|---|
| Trattamento IVA | Esclusi da IVA se previsto solo il rimborso dei costi. | Assoggettati a IVA, salvo esenzioni specifiche. |
| Norma di riferimento | Art. 8, comma 35, L. 67/1988 | Art. 16-ter, D.L. 131/2024 |
| Criterio di applicazione | Non rilevanti ai fini IVA | Prestazione di servizi, se sussiste un nesso diretto. |
| Decorrenza | Nessuna | Contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. |
| Criterio di territorialità | Non applicabile | Regole ex art. 7-ter e 7-septies del D.P.R. 633/72. |
| Diritto alla detrazione IVA | Non riconosciuto | Riconosciuto per il soggetto distaccatario. |
| Salvaguardia comportamenti passati | Non applicabile | Comportamenti pregressi esenti da rilievi fino al 2024. |
Fonte: DKPost




