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IVA obbligatoria a partire dal 2025 sul Distacco di Personale Dipendente

Con la conversione in legge del cd. “Decreto Salva-infrazioni” n. 131/2024, sono state introdotte rilevanti modifiche normative in tema di distacco e prestito del personale, che avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025. La novità principale consiste nell’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco, abolendo la precedente esenzione prevista dalla normativa italiana.

Questa modifica, contenuta nell’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, convertito in legge 14 novembre 2024, n. 166, risponde alla necessità di adeguare la normativa nazionale alle indicazioni dell’Unione Europea e di sanare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione.

Le modifiche

La riforma nasce per adeguare la normativa italiana alle disposizioni UE:

  • Sentenza Corte di Giustizia UE (C-94/19): la Corte ha stabilito che il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi soggetta a IVA, purché vi sia un corrispettivo economico.
  • Giurisprudenza nazionale: con diverse pronunce, tra cui le ordinanze di Cassazione n. 5601/2021 e n. 22700/2024, è stato ribadito che il pagamento di somme a fronte del distacco configura un’operazione rilevante ai fini IVA, superando il concetto di esclusione basata sull’assenza di un “mark up”.
  • Chiusura di procedure di infrazione: la modifica è necessaria per conformarsi agli obblighi comunitari e sanare le criticità sollevate dall’UE.

Effetti sulle parti coinvolte

Soggetto distaccante (datore di lavoro originario)
L’operazione di distacco è qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
Il distaccante deve emettere fattura con IVA, salvo che il servizio sia esente o fuori campo applicazione.
Soggetto distaccatario (datore di lavoro utilizzatore)
Potrà esercitare il diritto alla detrazione IVA, anche per la parte eccedente il costo effettivo del personale.
Fuori campo IVA per operazioni internazionali
Se il soggetto distaccatario è stabilito in un altro Paese UE, si applicano i criteri di territorialità previsti dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni B2B.

Fino al 31/12/2024 nessuna sanzione per la non applicazione dell’IVA

I comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2024 sono esenti da rilievi, sia nel caso di:

  • applicazione dell’IVA in conformità alle sentenze comunitarie;
  • non applicazione dell’IVA, in linea con la normativa precedente.

Per le Operazioni Internazionali

Secondo l’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, i distacchi di personale rientrano tra le prestazioni generiche di servizi e seguono il criterio:

  • B2B (business-to-business): rilevanza territoriale nel Paese del committente.
  • B2C (business-to-consumer): rilevanza nel Paese del prestatore.

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 7-septies, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972, per le operazioni rese a privati consumatori (B2C), il criterio di territorialità è diverso e segue la residenza del prestatore.

Adeguamenti

  • Rettifica dei contratti in essere: le imprese dovranno adeguare i contratti di distacco o prestito di personale per tener conto dell’assoggettamento a IVA.
  • Gestione dei rimborsi IVA: i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette potranno richiedere il rimborso IVA ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972.
  • Aggiornamenti nei sistemi contabili: le aziende devono assicurarsi che le proprie procedure amministrative tengano conto del nuovo obbligo di fatturazione con IVA.

Riepilogo delle modifiche

AspettoPrima del 2025Dal 2025
Trattamento IVAEsclusi da IVA se previsto solo il rimborso dei costi.Assoggettati a IVA, salvo esenzioni specifiche.
Norma di riferimentoArt. 8, comma 35, L. 67/1988Art. 16-ter, D.L. 131/2024
Criterio di applicazioneNon rilevanti ai fini IVAPrestazione di servizi, se sussiste un nesso diretto.
DecorrenzaNessunaContratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Criterio di territorialitàNon applicabileRegole ex art. 7-ter e 7-septies del D.P.R. 633/72.
Diritto alla detrazione IVANon riconosciutoRiconosciuto per il soggetto distaccatario.
Salvaguardia comportamenti passatiNon applicabileComportamenti pregressi esenti da rilievi fino al 2024.

Fonte: DKPost

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Eventi Calamitosi: Assicurazione obbligatoria per tutte le imprese entro il 31/12/2024

Entro il 1° Gennaio 2025 tutte le Imprese iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio italiane devono aver stipulato un polizza assicurativa a copertura dei rischi per eventi calamitosi. Questo comporta che entro il 31/12/2024 è necessario aver già provveduto. Pena l’applicazione di sanzioni e l’impossibilità di accedere a diverse agevolazioni.

Obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e successivi della legge 213/2023), con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024. Nello specifico, il comma 101 cita testualmente:

“Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.

L’obbligo riguarda dunque tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.

L’obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.

Rischi da coprire

Le polizze dovranno coprire i danni ai seguenti tipi di beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Le imprese dovranno stipulare polizze specifiche per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:

  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;
  • esondazioni.

L’obbligo assicurativo non si applica solo a…

  • Imprese Agricole
  • Professionisti

per i quali l’assicurazione resta facoltativa.

Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Caratteristiche delle Polizze e ruolo delle Compagnie Assicurative

I premi assicurativi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto delle caratteristiche geografiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Saranno utilizzati modelli predittivi per valutare l’evoluzione della probabilità di accadimento degli eventi catastrofici e la vulnerabilità dei beni, con aggiornamenti periodici per riflettere l’evoluzione dei valori economici e la modellazione del rischio.

Per garantire trasparenza e concorrenzialità, le compagnie assicurative saranno obbligate a fornire al pubblico il documento informativo e le condizioni di contratto sia nei punti vendita sia sui loro siti internet.

Le polizze possono prevedere limiti di indennizzo, in base alla fascia di rischio, come per somme assicurate fino a 1 milione di euro, per cui l’indennizzo sarà pari alla somma assicurata.

Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste ultime sono obbligate a stipulare le polizze con le imprese, e non possono rifiutare di farlo. In caso di rifiuto o elusione di questo obbligo, le compagnie potranno essere sanzionate con una multa amministrativa compresa tra 100.000 e 500.000 euro.

Sanzioni e penalità per violazione dell’obbligo assicurativo

Per le imprese che non stipuleranno l’assicurazione obbligatoria entro il 31 dicembre 2024, la conseguenza principale sarà l’esclusione da contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie. In altre parole, le imprese non assicurate non potranno beneficiare di alcun supporto economico pubblico in caso di danni causati da eventi catastrofici.

Fonte: Ingenioweb

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Bonus edilizi: quali sono in scadenza al 2024 e quali resteranno validi anche nel 2025

Bonus Casa: ritorna alle aliquote originarie nel 2025

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, tanto se si effettuano sulle singole unità abitative, quando se si effettuano su parti comuni di edifici condominiali.

Nel tempo questa agevolazioni ha avuto delle proroghe, ultima delle quali, ad opera della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) che ha prorogato al 31 dicembre  2024 la possibilità di:

  • usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%),
  • e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Attenzione al fatto che, salvo nuove proroghe, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Il DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 ha previsto, tra l’altro una rimodulazione dell’aliquota per il bonus sulle ristrutturazioni edilizie. In particolare,  il comma 8 dell’art 9-bis introdotto in fase di conversione prevede che: “all’articolo  16‐bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3‐bis è inserito il seguente “3‐ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle  di cui al comma 3‐bis, l’aliquota di detrazione è  ridotta al 30 per cento”.

Bonus Verde: scade il 31/12/2024

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il bonus verde fino al 2024.

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Ecobonus ed Ecosismabonus

Scadono il 31 dicembre 2024 le detrazioni del 70-75% e dell’80-85% per le opere sulle parti comuni degli edifici condominiali, se finalizzate sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica di immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Prevede detrazioni fiscali per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica su tutti i tipi di immobili (cappotto termico, pompe di calore, caldaie, etc.) con particolare attenzione all’adozione di tecnologie basate sulle fonti rinnovabili di energia.
Il bonus fa parte della famiglia ordinaria disciplinata dall’art. 16-bis del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) e consente, in via transitoria per il 2024, un’agevolazione del 50%/65% per un importo massimo agevolabile di 96mila euro, da ripartire anch’esso in 10 quote annuali di pari importo.
La “versione Super-ecobonus” (detrazione del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025) è riservata a condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari.

Sisma bonus

 scadono il 31 dicembre 2024 le detrazioni al 50%, al 70-80%, al 75-85% per l’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici;

Bonus mobili

Prevede una detrazione fiscale per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, collegati a interventi di recupero edilizio, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, è del 50% delle spese sostenute e calcolata su un totale non superiore a 5.000 € per l’anno 2024.

di seguito una tabella riepilogativa al fine di comprendere meglio ciò che resta valido anche nel 2025 e ciò che al 31/12/2024 scadrà la sua efficacia

Tipologia di BonusEventuali modifiche previste per il 2025
SuperbonusRiduzione dal 70% al 65%
Bonus RistrutturazioneRiduzione dal 48% al 36%, limite di spesa 48.000€
EcobonusNon risultano proroghe oltre il 31 dicembre 2024
SismabonusNon risultano proroghe oltre il 31 dicembre 2024
Bonus VerdeNon risultano proroghe oltre il 31 dicembre 2024
Bonus Mobili ed ElettrodomesticiNon risultano proroghe oltre il 31 dicembre 2024
Bonus TV e DecoderNon risultano proroghe

I nostri Consulenti sono a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte: Refipraxim

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Il DL Omnibus modifica il Concordato Preventivo Biennale e introduce un condono 2018-2022

Chi aderirà al concordato preventivo biennale potrà mettersi in regola sui redditi non dichiarati dal 2018 al 2022. Pagherà un’imposta ridotta, niente interessi né sanzioni. Le novità sono contenute negli emendamenti al decreto Omnibus. L’ultimo passaggio è arrivato il 30 settembre al decreto Omnibus. Il testo della conversione in legge è stato approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, e quindi di fatto è già nella sua forma definitiva.

La novità: sanatoria per gli anni dal 2018 al 2022

La novità è che chi ha dei redditi non dichiarati per gli anni dal 2018 al 2022 potrà recuperare il debito a condizioni molto vantaggiose. Prima di tutto, si calcolerà quanto bisogna sanare, e poi questa somma sarà aumentata di una certa percentuale.

Il calcolo del maggior imponibile da sanare prevede una maggiorazione forfettaria:

  • che va dal 5% in più per chi ha un voto ISA massimo (pari a 10)
  • al 50% per i contribuenti con voto pari a 3.

All’imponibile ottenuto si applicherà un’imposta sostitutiva che varia su tre aliquote, come per i versamenti del concordato preventivo:

  • 10% per chi ha da 8 a 10 come voto ISA nel 2023;
  • 12% per chi ha da 6 a 8 come voto ISA nel 2023;
  • 15% per chi ha meno di 6.

Con la possibilità di sanare anche l’IRAP con un’aliquota unica del 3,9%.

In ultimo: per gli anni 2020 e 2021, dato che si è trattato il periodo Covid, il debito sarà ulteriormente ridotto del 30%. E naturalmente la somma finale da pagare al Fisco non terrà conto di sanzioni né interessi accumulati, che saranno cancellati.

Il primo versamento per saldare i conti dovrà arrivare entro il 31 marzo 2025. Si potrà scegliere di farlo in un’unica soluzione, oppure anche anche di pagare il tutto in ventiquattro rate mensili.

Termini di accertamento lunghi

A questo però farà fronte un aumento dei termini di accertamento:

  • fino al 31 dicembre 2027 per chi sceglie il ravvedimento
  • e fino al 2024 per chi accetta solo il risultato con il concordato.

L’emendamento porta a uno slittamento del termine per gli accertamenti:

  • per i soggetti ISA che aderiscono al CPB, ma non aderiscono al ravvedimento, i termini di decadenza dell’accertamento in scadenza il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025;
  • per coloro che aderiscono al CPB e aderiscono al ravvedimento, i termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2027.

La norma non sembra considerare che potrebbero esserci contribuenti che, avendo ottenuto un voto ISA elevato, hanno beneficiato del regime premiale, che comporta la riduzione di un anno dei termini decadenziali, con la conseguenza che il potere di rettifica è già spirato (il 31 dicembre 2023 o, con la sospensione Covid, il 25 marzo 2024); quindi, per loro, è irrilevante il differimento.

Inoltre, le dichiarazioni presentate nel 2019 (anno di imposta 2018) possono essere rettificate non fino al 31 dicembre 2024, ma al 26 marzo 2025 (dato il periodo di sospensione Covid di 85 giorni).

Tutte le nuove proroghe degli accertamenti (a prescindere dall’adesione o meno al ravvedimento) riguardano anche l’IVA e non solo le imposte sui redditi e l’IRAP .

I titolari di partita IVA avranno tempo fino al 31 ottobre 2024, stessa data per l’invio della dichiarazione dei redditi.

Il nostro settore Tax Advisory & Consulting è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte informazionefiscale.it

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Cantieri Edili: introdotta la Patente a Punti dal 1° Ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.

A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).

Patente a punti : cos’è

La patente a punti è uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Avranno l’obbligo di dotarsi di una patente tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Sia con sede Ue che extra UE.  Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La domanda dovrà essere fatta attraverso l’apposito portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e si otterrà così il documento, unicamente in formato digitale, indispensabile per continuare a lavorare nell’edilizia.

Come si richiede

La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
  3. adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  4. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  7. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Come funziona

Si parte con 30 crediti che potranno essere aumentati o diminuiti in base alla storicità dell’impresa o, al contrario, decurtati nel caso di infortuni più o meno gravi. 

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

  1. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
  2. crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
    • fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
      • fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 6, ovvero in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa;
  3. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, di cui:
    • fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
    • fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:

  • una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
  • esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Come si recuperano i crediti decurtati

In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.

Ma la documentazione da presentare per ottenere il rilascio è molteplice e le regole di fatto non sono ancora state ufficializzate dal decreto. 

Da qui la richiesta di prorogare l’entrata in vigore della patente a punti. Il DDL di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, cd DDL Omnibus, all’esame delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato potrebbe cambiare la data di avvio.

Gli emendamenti presentati propongono la proroga dal 1° ottobre 2024 al 1° gennaio 2025 o al 1° aprile 2025.

I nostri Consulenti sono a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte: Refipraxim