la Legge di Bilancio 2024 ha riproposto la procedura della cd. “rottamazione del magazzino”, finalizzata a permettere alle imprese (non IAS) di adeguare il valore contabile delle rimanenze al 1/01/2023 alla loro consistenza effettiva.
Nel caso in cui dette rimanenze iniziali siano oggetto di variazione:
- in aumento: è dovuta la sola imposta sostitutiva del 18%
- in diminuzione: oltre all’imposta sostitutiva del 18% è dovuto anche un importo riferito all’aliquota media del 2023 applicato all’importo eliminato.
Tali importi vanno versati in 2 rate di pari importo che scadono entro il termine di versamento delle imposte del periodo 2023 e di versamento della 2a rata dell’acconto del periodo d’imposta 2024.
L’adeguamento di valore, che si perfeziona con la sua indicazione nel Mod. Redditi 2024 ha effetti civilistici e fiscali a decorrere dal periodo 2023 - non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.
Quali aziende posso farlo?
L’art. 1, co. 78, legge di bilancio 2024 prevede possa accedere alla regolarizzazione:
- qualsiasi esercente attività d’impresa
- che non adotti gli IAS (dunque, OIC adopter).
Contabilità semplificata: alla luce della genericità della norma, anche le imprese minori dovrebbero poter accedere alla regolarizzazione. A tal fine si consideri che:
- per quanto la variazione delle rimanenze non assume rilievo ai fini del reddito (posto che trova applicazione il cd. “di cassa ibrido”)
- può esservi l’interesse a procedere al fine di adeguare l’esito degli ISA (potendosi normalizzato l’indicatore di rotazione del magazzino).
Per quali beni la Rottamazione di Magazzino?
L’adeguamento può essere effettuato in riferimento: ai “beni” di cui all’art. 92 Tuir, cioè
■ alle merci (beni alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa)
■ alle materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili
relative alle rimanenze iniziali del periodo d’imposta in corso al 30/09/2023; si tratta delle
esistenze iniziali al 1/01/2023 (cioè quelle al 31/12/2022) per le imprese con esercizio “solare”.
Come funziona?
L’adeguamento può essere effettuato mediante:
- eliminazione di esistenze iniziali (parziale o totale): L’eliminazione delle esistenze iniziali può essere effettuata con riferimento sia alle quantità che ai rispettivi valori. In sostanza l’adeguamento può conseguire al fatto che nella valutazione del bilancio 2022 le giacenze sono quantitativamente corrette, ma associate ad un costo unitario superiore a quello reale oppure sono quantitativamente superiori a quelle effettive, anche se valorizzate ad un costo unitario corretto o entrambe le precedenti situazioni.
- iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse: è consentita unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse non essendo consentita l’iscrizione di valori precedentemente sottostimati (posto che configurerebbe una mera rivalutazione, civilisticamente vietata).
Quanto costa?
L’importo del dovuto varia in base alla differente modalità di ricalcolo del magazzino iniziale al 01/01/2023, secondo il medesimo schema.
- Nel caso di eliminazione di esistenze iniziali (parziale o totale) rispetto a quanto in precedenza contabilizzato: si tratta di una emersione di valori negativi che, in passato, hanno occultato corrispettivi per uscita di merce, al fine di non far emergere perdite civilistiche. Per tale motivo sono dovuti: un importo pari all’IVA calcolata sull’aliquota media 2023 moltiplicata per il valore eliminato e il coefficiente di maggiorazione (praticamente il valore dell’IVA da adeguamento agli Studi di Settore/ISA) + una imposta sostitutiva del 18% calcolata sul valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione. Il dovuto è conveniente per le aziende soggette all’IRES (che ha un valore del 24%) e per le aziende soggette all’IRPEF con redditi ad aliquota media superiore al 18%.
- Nel caso di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse: è dovuta solamente l’imposta sostitutiva del 18% calcolata sul maggior valore iscritto al 01/01/2023. Il dovuto è conveniente per le aziende soggette all’IRES (che ha un valore del 24%) e per le aziende soggette all’IRPEF con redditi ad aliquota media superiore al 18%.
Quanto e quando versare?
L’importo dovuto (imposta sostitutiva ed Iva) va versato in 2 rate di pari importo entro seguenti termini:
• 1° rata (50%): entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 (30/06/2024, per le imprese con periodo d’imposta “solare”, ovvero entro il 30/07/2024 con applicazione della maggiorazione dello 0,4%)
• 2° rata (50%): entro il termine di versamento della 2° rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (30/11/2024, per le imprese con periodo d’imposta solare).
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