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Stralcio automatico dei debiti fino a € 1.000: come funziona

La legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Inizialmente, la legge di bilancio 2023 aveva disposto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente. Con le modifiche apportate dal DL Milleproroghe, l’operatività dell’annullamento automatico dei debiti fino a mille euro viene estesa dal 31 marzo al 30 aprile 2023.

Lo stralcio totale

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge, ossia il 1° gennaio 2023, ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
La soglia dei 1.000 euro va verificata in relazione al singolo carico, non all’importo della cartella notificata. Infatti, se nella cartella sono riportati uno o più carichi autonomi, è con riferimento al singolo carico che occorre verificare se il debito è inferiore o uguale a 1.000 euro.

Per quali carichiImposte dirette (Irpef, Ires, Irap)Imposte indirette (Iva, registro, bollo)Contributi previdenzialiImporti liquidati dalle camere di commercio
Cosa si annullaCancellazione totale
Cosa è dovutonulla
Carichi esclusirecupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Lo stralcio parziale

La Legge di bilancio 2023 stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi anche i comuni:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
Per quali carichiTributi locali (Imu, Tari, Tosap, tassa di soggiorno etc)
Cosa si annullainteressi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di morasanzioni
Cosa è dovutoCapitalesomme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento
Per quali carichisanzioni amministrative e violazioni codice della strada
Cosa si annullainteressi comunque denominati
Cosa è dovutosanzioni somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Con le modifiche apportate dal DL Milleproroghe, nel caso in cui tali enti non abbiano adottato il provvedimento di non applicazione dello stralcio entro il 31 gennaio 2023 possono adottarlo entro il 31 marzo 2023. Di conseguenza gli enti predetti possono:

  • applicare parzialmente il saldo e stralcio, ex lege;
  • disapplicarlo del tutto;
  • applicarlo integralmente.

In ogni caso, dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito ora al 30 aprile 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

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Agevolazioni prima casa under 36

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il DL Sostegni bis n. 73/2021 ha introdotto alcune agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.

Benefici

compravendite non soggette a IVA>esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;
compravendite soggette a IVA

esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;
riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto applicata con aliquota nella misura del 4%;
finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativoesenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Condizioni per fruire dell’agevolazione

Soggetti beneficiarigiovani che non abbiano compiuto 36 anni al momento del rogito;
con un ISEE non superiore a 40.000 euro.
CondizioniOltre al requisito anagrafico e a quello economico, i soggetti interessati devono integrare i requisiti già stabiliti ai fini dell’agevolazione “prima casa”, ossia: avere o stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile; dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”.
In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Immobili ammessi al beneficioA/2 (abitazioni di tipo civile);
A/3 (abitazioni di tipo economico);
A/4 (abitazioni di tipo popolare);
A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
A/6 (abitazione di tipo rurale);
A/7 (abitazioni in villini);
A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
PertinenzeL’agevolazione trova applicazione anche con riferimento alle pertinenze dell’immobile principale, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
ATTENZIONE! L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato. In tale ultimo caso, tuttavia, anche l’atto di acquisto della pertinenza deve essere stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione in esame e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.
Credito d’impostaIl credito d’imposta può essere:
> portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
> utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
> utilizzato in compensazione limitatamente all’importo non fruito con le precedenti modalità.  
ATTENZIONE! Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
Codice tributo“6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”. Il codice andrà esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, nel formato “AAAA”.
Finanziamento per l’acquistoIl Fondo di garanzia per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa consente di richiedere mutui ipotecari, fino a 250.000 euro, avvalendosi delle garanzie statali per il 50% dell’importo.    
NOTA BENE – la garanzia è elevata all’80% per i soggetti con un ISEE non superiore a 40.000 euro che rientrano nelle categorie prioritarie, ossia:
> giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni;  
> nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
> conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
> giovani di età inferiore a 36 anni.
Co-acquistoIn caso di acquisto effettuato da coniugi, nell’ipotesi in cui uno solo dei coniugi possieda i requisiti per fruire dell’agevolazione, il beneficio fiscale si applica limitatamente alla quota da esso acquistata.
Il co-acquirente non in possesso dei requisiti:
> in caso di acquisto NON soggetto ad IVA sconterà le imposte in misura ordinaria (imposta di registro nella misura del 9% sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari a 1.000 euro, e delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di 50 euro ciascuna).
> Se l’acquisto è soggetto ad IVA sconterà l’imposta con aliquota IVA ordinaria pari al 10%, delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.  
Se, invece, il co-acquirente è in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione prima casa, lo stesso beneficerà degli effetti della relativa disciplina:
> in caso di acquisto NON soggetto ad IVA pagamento dell’imposta di registro, con aliquota agevolata nella misura del 2% sul valore dell’immobile, con un importo minimo pari a 1.000 euro, e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
> Se l’acquisto è soggetto ad IVA pagamento dell’imposta con aliquota IVA agevolata nella misura del 4%, delle imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.