
Via libera all’entrata in funzione della banca dati strutture ricettive https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/ e del portale telematico per l’assegnazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale).
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024 , n. 206 , l’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
Le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.
La Banca Dati Strutture Ricettive adottata in accordo con le Regioni e con le Province Autonome di Trento e Bolzano, introduce parametri omogenei su base nazionale, con l’effetto di semplificare l’attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali. Ad ogni struttura ricettiva viene associato un CIN (Codice Identificativo Nazionale).
Nel dettaglio si vuole introdurre un codice identificativo nazionale, CIN, per:
- locazioni turistiche,
- locazioni brevi,
- attività turistico ricettive.
Il Codice identificativo nazionale (CIN) dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
La nuova norma ha l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.
Si prevede che, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è svolta l’attività.
CIN: come richiederlo
Attraverso la BDSR, la piattaforma istituita dal Ministero del Turismo, con un processo semplificato, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (CIN), da utilizzare per:
- la pubblicazione degli annunci,
- e l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite identità digitale, difatti, i titolari delle strutture e i locatori di immobili possono visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare gli eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.
CIN: sanzioni per chi non lo espone o non lo espone
La novità normativa riguarda, in relazione ai nuovi obblighi su indicati un regime sanzionatorio ad hoc, che non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale. .
La pubblicità della struttura ricettiva sprovvista di CIN è punibile con una sanzione amministrativa di importo variabile tra 800 e 8.000€. Chi non utilizza all’interno degli annunci il predetto codice rischia l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 500 e i 5.000€. Inoltre, troverà applicazione anche l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che estintori portatili omologati. In questo caso la sanzione potrà essere irrogata fino a 6.000€, ma scatterà solo per i soggetti che esercitano l’attività turistica nella forma di impresa, quindi anche qualora nello stesso anno siano concessi in locazione breve più di quattro unità immobiliari.
Il nostro settore Finance Advisory & Restructuring è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.
Fonte: Refipraxim
