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Eventi Calamitosi: Assicurazione obbligatoria per tutte le imprese entro il 31/12/2024

Entro il 1° Gennaio 2025 tutte le Imprese iscritte al Registro Imprese delle Camere di Commercio italiane devono aver stipulato un polizza assicurativa a copertura dei rischi per eventi calamitosi. Questo comporta che entro il 31/12/2024 è necessario aver già provveduto. Pena l’applicazione di sanzioni e l’impossibilità di accedere a diverse agevolazioni.

Obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e successivi della legge 213/2023), con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024. Nello specifico, il comma 101 cita testualmente:

“Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni”.

L’obbligo riguarda dunque tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.

L’obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.

Rischi da coprire

Le polizze dovranno coprire i danni ai seguenti tipi di beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Le imprese dovranno stipulare polizze specifiche per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:

  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;
  • esondazioni.

L’obbligo assicurativo non si applica solo a…

  • Imprese Agricole
  • Professionisti

per i quali l’assicurazione resta facoltativa.

Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Caratteristiche delle Polizze e ruolo delle Compagnie Assicurative

I premi assicurativi saranno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto delle caratteristiche geografiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Saranno utilizzati modelli predittivi per valutare l’evoluzione della probabilità di accadimento degli eventi catastrofici e la vulnerabilità dei beni, con aggiornamenti periodici per riflettere l’evoluzione dei valori economici e la modellazione del rischio.

Per garantire trasparenza e concorrenzialità, le compagnie assicurative saranno obbligate a fornire al pubblico il documento informativo e le condizioni di contratto sia nei punti vendita sia sui loro siti internet.

Le polizze possono prevedere limiti di indennizzo, in base alla fascia di rischio, come per somme assicurate fino a 1 milione di euro, per cui l’indennizzo sarà pari alla somma assicurata.

Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste ultime sono obbligate a stipulare le polizze con le imprese, e non possono rifiutare di farlo. In caso di rifiuto o elusione di questo obbligo, le compagnie potranno essere sanzionate con una multa amministrativa compresa tra 100.000 e 500.000 euro.

Sanzioni e penalità per violazione dell’obbligo assicurativo

Per le imprese che non stipuleranno l’assicurazione obbligatoria entro il 31 dicembre 2024, la conseguenza principale sarà l’esclusione da contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie. In altre parole, le imprese non assicurate non potranno beneficiare di alcun supporto economico pubblico in caso di danni causati da eventi catastrofici.

Fonte: Ingenioweb

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Bonus edilizi: quali sono in scadenza al 2024 e quali resteranno validi anche nel 2025

Bonus Casa: ritorna alle aliquote originarie nel 2025

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, tanto se si effettuano sulle singole unità abitative, quando se si effettuano su parti comuni di edifici condominiali.

Nel tempo questa agevolazioni ha avuto delle proroghe, ultima delle quali, ad opera della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) che ha prorogato al 31 dicembre  2024 la possibilità di:

  • usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%),
  • e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Attenzione al fatto che, salvo nuove proroghe, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Il DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 ha previsto, tra l’altro una rimodulazione dell’aliquota per il bonus sulle ristrutturazioni edilizie. In particolare,  il comma 8 dell’art 9-bis introdotto in fase di conversione prevede che: “all’articolo  16‐bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3‐bis è inserito il seguente “3‐ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle  di cui al comma 3‐bis, l’aliquota di detrazione è  ridotta al 30 per cento”.

Bonus Verde: scade il 31/12/2024

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il bonus verde fino al 2024.

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Ecobonus ed Ecosismabonus

Scadono il 31 dicembre 2024 le detrazioni del 70-75% e dell’80-85% per le opere sulle parti comuni degli edifici condominiali, se finalizzate sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica di immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Prevede detrazioni fiscali per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica su tutti i tipi di immobili (cappotto termico, pompe di calore, caldaie, etc.) con particolare attenzione all’adozione di tecnologie basate sulle fonti rinnovabili di energia.
Il bonus fa parte della famiglia ordinaria disciplinata dall’art. 16-bis del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) e consente, in via transitoria per il 2024, un’agevolazione del 50%/65% per un importo massimo agevolabile di 96mila euro, da ripartire anch’esso in 10 quote annuali di pari importo.
La “versione Super-ecobonus” (detrazione del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025) è riservata a condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari.

Sisma bonus

 scadono il 31 dicembre 2024 le detrazioni al 50%, al 70-80%, al 75-85% per l’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici;

Bonus mobili

Prevede una detrazione fiscale per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, collegati a interventi di recupero edilizio, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, è del 50% delle spese sostenute e calcolata su un totale non superiore a 5.000 € per l’anno 2024.

di seguito una tabella riepilogativa al fine di comprendere meglio ciò che resta valido anche nel 2025 e ciò che al 31/12/2024 scadrà la sua efficacia

Tipologia di BonusEventuali modifiche previste per il 2025
SuperbonusRiduzione dal 70% al 65%
Bonus RistrutturazioneRiduzione dal 48% al 36%, limite di spesa 48.000€
EcobonusNon risultano proroghe oltre il 31 dicembre 2024
SismabonusNon risultano proroghe oltre il 31 dicembre 2024
Bonus VerdeNon risultano proroghe oltre il 31 dicembre 2024
Bonus Mobili ed ElettrodomesticiNon risultano proroghe oltre il 31 dicembre 2024
Bonus TV e DecoderNon risultano proroghe

I nostri Consulenti sono a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte: Refipraxim

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Cantieri Edili: introdotta la Patente a Punti dal 1° Ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.

A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).

Patente a punti : cos’è

La patente a punti è uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Avranno l’obbligo di dotarsi di una patente tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Sia con sede Ue che extra UE.  Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La domanda dovrà essere fatta attraverso l’apposito portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e si otterrà così il documento, unicamente in formato digitale, indispensabile per continuare a lavorare nell’edilizia.

Come si richiede

La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
  3. adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  4. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  7. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Come funziona

Si parte con 30 crediti che potranno essere aumentati o diminuiti in base alla storicità dell’impresa o, al contrario, decurtati nel caso di infortuni più o meno gravi. 

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

  1. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
  2. crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
    • fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
      • fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 6, ovvero in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa;
  3. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, di cui:
    • fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
    • fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:

  • una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
  • esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Come si recuperano i crediti decurtati

In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.

Ma la documentazione da presentare per ottenere il rilascio è molteplice e le regole di fatto non sono ancora state ufficializzate dal decreto. 

Da qui la richiesta di prorogare l’entrata in vigore della patente a punti. Il DDL di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, cd DDL Omnibus, all’esame delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato potrebbe cambiare la data di avvio.

Gli emendamenti presentati propongono la proroga dal 1° ottobre 2024 al 1° gennaio 2025 o al 1° aprile 2025.

I nostri Consulenti sono a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte: Refipraxim

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Nuova Sabatini Capitalizzazione: agevolazioni fino al 15% per gli investimenti tramite aumento di Capitale Sociale

Con il Decreto Legge 43/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5/04/2024 vengono fissate le regole per accedere alla Nuova Sabatini Potenziata, per la quale sono state stanziate risorse pari a 80 milioni di euro. Può contare su questa dote la Nuova Sabatini Capitalizzazione, che apre i battenti il 1° ottobre 2024.

La misura si rivolge alle PMI, costituite nella forma delle società di capitali (società a responsabilità limitata, società a responsabilità semplificata e con socio unico, società per azioni e società in accomandita per azioni), che contestualmente a investimenti effettuati in beni strumentali ordinari, 4.0, green o localizzati al Sud, effettuino un aumento di capitale sociale.

Per accedere all’agevolazione potenziata è necessario che l’impresa:

  • entro la data di presentazione della domanda di contributo, abbia deliberato un aumento di capitale sociale in misura almeno pari al 30% dell’importo del finanziamento. L’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento capitale”.
  • entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo, abbia versato almeno il 25%. La quota restante dovrà, invece, essere versata entro la data di presentazione delle singole richieste di contributo in misura almeno proporzionale.

Con la Nuova Sabatini in forma potenziata l’abbattimento degli interessi viene fissato:

  • al 5% per le micro e piccole imprese
  • al 3,575% per le medie imprese

Portando ad un contributo diretto del 10% per le medie imprese e del 15% per le micro e piccole.

Come indicato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal MIMIT, i contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e con il credito d’imposta Transizione 5.0, in quanto tali crediti di imposta non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando che, come previsto dalla normativa dei predetti crediti di imposta (art. 1, comma 192, della legge n. 160/2019 e art. 38, comma 18, del D.L. n. 19/2024), la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, non porti al superamento del costo sostenuto.

Come presentare le domande

Le domande di accesso al contributo “Nuova Sabatini Capitalizzazione” devono essere compilate in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura, collegandosi all’indirizzo internet: https://benistrumentali.dgiai.gov.it.

Una volta apposta la firma digitale, la domanda dovrà essere inviata, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa (l’elenco è pubblicato sulla sezione del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata alla misura).

Quali investimenti devono essere collegati all’aumento di capitale

L’aumento di capitale deve essere collegato ad un programma di investimento in beni strumentali4.0 e green.

L’impresa, quindi, prima della presentazione della domanda deve valutare bene l’articolazione degli investimenti.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

Particolare attenzione deve essere poi posta alla tempistica di effettuazione dell’investimento.

L’avvio degli investimenti infatti deve essere successivo, ossia in data non coincidente né antecedente, alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda di contributo.

La data di avvio del programma corrisponde a quella in cui si è verificata per prima una delle seguenti condizioni:

a) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (ad es. stipula di contratti o emissione di conferme d’ordine per beni rientranti nel programma d’investimento);

b) sono state emesse fatture relative a beni che compongono il programma;

c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a beni che compongono il programma d’investimento. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

Gli investimenti, invece, devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario o di leasing finanziario. Non è possibile chiedere una proroga per il periodo di conclusione del programma di investimenti (un’estensione di ulteriori 6 mesi è prevista per le sole iniziative con contratto stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023). Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa o, in caso di leasing, la data dell’ultimo verbale di consegna riferiti al programma di investimento. Tale data non coincide quindi con la data di collaudo, messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né di pagamento della fattura.

Settori ammessi

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti i settori, ad esclusione del settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Quali caratteristiche deve avere il finanziamento richiesto

Prima della presentazione dalla domanda, l’impresa, inoltre, deve scegliere la banca o l’intermediario finanziario, tra i soggetti aderenti alla misura, a cui richiedere il finanziamento (bancario o in leasing) a copertura dell’investimento.

Il finanziamento deve avere una durata non superiore a cinque anni dalla data di stipula del contratto (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione) e potrà essere assistito, nella misura massima dell’80%, dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

I nostri Professionisti sono a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

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Strutture Turistiche: al via il Codice CIN. Che cos’è?

Via libera all’entrata in funzione della banca dati strutture ricettive https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/ e del portale telematico per l’assegnazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale).

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024 , n. 206 , l’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.

La Banca Dati Strutture Ricettive adottata in accordo con le Regioni e con le Province Autonome di Trento e Bolzano, introduce parametri omogenei su base nazionale, con l’effetto di semplificare l’attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali. Ad ogni struttura ricettiva viene associato un CIN (Codice Identificativo Nazionale).

Nel dettaglio si vuole introdurre un codice identificativo nazionale, CIN, per:

  • locazioni turistiche,
  • locazioni brevi,
  • attività turistico ricettive.

Il Codice identificativo nazionale (CIN) dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

La nuova norma ha l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.

Si prevede che, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

CIN: come richiederlo

Attraverso la BDSR, la piattaforma istituita dal Ministero del Turismo,  con un processo semplificato, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (CIN), da utilizzare per:

  • la pubblicazione degli annunci,
  • e l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite identità digitale, difatti, i titolari delle strutture e i locatori di immobili possono visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare gli eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.

CIN: sanzioni per chi non lo espone o non lo espone

La novità normativa riguarda, in relazione ai nuovi obblighi su indicati un regime sanzionatorio ad hoc, che non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale. .

La pubblicità della struttura ricettiva sprovvista di CIN è punibile con una sanzione amministrativa di importo variabile tra 800 e 8.000€. Chi non utilizza all’interno degli annunci il predetto codice rischia l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 500 e i 5.000€. Inoltre, troverà applicazione anche l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che estintori portatili omologati. In questo caso la sanzione potrà essere irrogata fino a 6.000€, ma scatterà solo per i soggetti che esercitano l’attività turistica nella forma di impresa, quindi anche qualora nello stesso anno siano concessi in locazione breve più di quattro unità immobiliari.

Il nostro settore Finance Advisory & Restructuring è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte: Refipraxim