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Cantieri Edili: introdotta la Patente a Punti dal 1° Ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.

A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).

Patente a punti : cos’è

La patente a punti è uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Avranno l’obbligo di dotarsi di una patente tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Sia con sede Ue che extra UE.  Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La domanda dovrà essere fatta attraverso l’apposito portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e si otterrà così il documento, unicamente in formato digitale, indispensabile per continuare a lavorare nell’edilizia.

Come si richiede

La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
  3. adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  4. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  7. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Come funziona

Si parte con 30 crediti che potranno essere aumentati o diminuiti in base alla storicità dell’impresa o, al contrario, decurtati nel caso di infortuni più o meno gravi. 

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

  1. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
  2. crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
    • fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
      • fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 6, ovvero in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa;
  3. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, di cui:
    • fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
    • fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:

  • una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
  • esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Come si recuperano i crediti decurtati

In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.

Ma la documentazione da presentare per ottenere il rilascio è molteplice e le regole di fatto non sono ancora state ufficializzate dal decreto. 

Da qui la richiesta di prorogare l’entrata in vigore della patente a punti. Il DDL di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, cd DDL Omnibus, all’esame delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato potrebbe cambiare la data di avvio.

Gli emendamenti presentati propongono la proroga dal 1° ottobre 2024 al 1° gennaio 2025 o al 1° aprile 2025.

I nostri Consulenti sono a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte: Refipraxim

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