
Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.
A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).
Patente a punti : cos’è
La patente a punti è uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Avranno l’obbligo di dotarsi di una patente tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Sia con sede Ue che extra UE. Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
La domanda dovrà essere fatta attraverso l’apposito portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e si otterrà così il documento, unicamente in formato digitale, indispensabile per continuare a lavorare nell’edilizia.
Come si richiede
La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Come funziona
Si parte con 30 crediti che potranno essere aumentati o diminuiti in base alla storicità dell’impresa o, al contrario, decurtati nel caso di infortuni più o meno gravi.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:
- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
- fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 6, ovvero in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa;
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, di cui:
- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
- fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:
- una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
- esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.
Come si recuperano i crediti decurtati
In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.
La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.
Ma la documentazione da presentare per ottenere il rilascio è molteplice e le regole di fatto non sono ancora state ufficializzate dal decreto.
Da qui la richiesta di prorogare l’entrata in vigore della patente a punti. Il DDL di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, cd DDL Omnibus, all’esame delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato potrebbe cambiare la data di avvio.
Gli emendamenti presentati propongono la proroga dal 1° ottobre 2024 al 1° gennaio 2025 o al 1° aprile 2025.
I nostri Consulenti sono a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.
Fonte: Refipraxim
