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DPCM 3 Novembre 2020: Limitazioni all’esercizio delle attività economiche nelle zone rosse e arancioni

Il Governo italiano ha adottato il DPCM del 03/11/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/11/2020 e vigente dal 06/11/2020. Sono previste, tra le altre, alcune limitazioni in sospensione delle attività economiche.


ATTIVITA’ INDUSTRIALI, su tutto il territorio nazionale (Art.4)

Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’Allegato 12 (pg. 80).


ATTIVITA’ PROFESSIONALI, su tutto il territorio nazionale (Art. 1 c. 9 let. nn))

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

  1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

STRUTTURE RICETTIVE, su tutto il territorio nazionale (Art. 1 c. 9 let. pp))

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.


ZONE ROSSE (Art. 3)

Sono consentite le sole attività di vendita al dettaglio (di cui all’Allegato 23, pg 197) relative ai seguenti prodotti, in tutti gli esercizi di qualunque dimensione:

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Deve potersi ritenere che, in analogia con i DPCM anti-COVID della prima ondata di marzo/maggio 2020, sia consentito l’accesso agli esercizi che vendono promiscuamente altri prodotti non necessari per i quali, quindi, l’attività di vendita resterà inibita agli esercenti. E’ fatta comunque salva la possibilità di procedere a vendite attraverso i canali e-commerce e telefonici.

Sono consentite le sole attività di Servizi alla persona (di cui all’Allegato 24, pg 198) di seguito indicate:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. La disposizione si applica sia per le attività in locali chiusi che all’aperto.


ZONE ARANCIONI (Art. 2)

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

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IMU: cosa cambia per la seconda rata 2020

Il D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) e il D.L. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”, attualmente in corso di conversione in Parlamento), nel novero delle misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia nel contesto della pandemia da Covid-19, contengono anche alcune disposizioni agevolative in materia di Imu.

La Legge di Bilancio 2020. Già la Legge di Bilancio 2020 aveva modificato il trattamento dell’IMU a partire dal 2020. Nell’ambito della nuova disciplina, il comma 772 prevede la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, mentre ne è sancita l’indeducibilità ai fini Irap (tali disposizioni si applicano anche all’Imi istituita dalla Provincia Autonoma di Bolzano e all’Imis istituita dalla Provincia Autonoma di Trento). La deducibilità di Imu, Imi e Imis si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021, mentre a partire dal 2022 scatta la deducibilità integrale.

Il Decreto Agosto e le esenzioni per turismo e spettacolo. La norma, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede una serie di esenzioni relative al pagamento dell’Imu per i settori del turismo e dello spettacolo. In particolare, la disposizione in esame stabilisce che, per il 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (Imu) per le seguenti tipologie di immobili:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche in relazione alla prima rata);
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (peraltro, per questa tipologia di immobili l’Imu non è dovuta neanche per il 2021 e il 2022; tale specifica esenzione, però, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea);
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il Decreto Agosto e le agevolazioni per l’agricoltura. Innanzitutto, si prevede che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 705, L. 145/2018, secondo cui i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente, si applica anche per periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della L. 145/2018. In tal modo, viene esteso l’ambito di applicazione temporale dell’equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell’impresa agricola. Si stabilisce, inoltre, che nel novero delle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone (in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale) esercenti attività agricole (cfr. articolo 9, comma 1, D.Lgs. 228/2001) sono comprese anche quelle relative ai tributi locali. Infine, si prevede che, ai fini Imu, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

Il Decreto Ristori e la cancellazione della II rata IMU 2020 per alcune attività. L’articolo 9 del Decreto Ristori stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 78 del Decreto Agosto, per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu in relazione agli immobili (e relative pertinenze) in cui si esercitano le attività indicate nell’Allegato 1 del decreto stesso; si tratta, in sostanza, di tutte le attività economiche interessate dalle nuove misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24.10.2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”. L’agevolazione si applica, però, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate (tra le attività incluse nell’Allegato 1 figurano quelle di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, piscine, palestre, sale giochi e biliardi). Anche questa misura agevolativa si applica nel rispetto di quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Fonte Teamsystem/Euroconference

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DL Ristori: il dettaglio delle agevolazioni previste per i settori colpiti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, il c.d. Decreto Ristori n.137/2020, che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19, pubblicato in GU n.269 del 28.10.2020.

Contributo a fondo perduto. Il contributo è riservato ai soggetti con partita IVA attiva al 25 ottobre 2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al decreto e spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. E’ stabilito che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del DL Rilancio, parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale della somma già corrisposta in precedenza. Invece, per i soggetti che non avevano presentato l’istanza l’Agenzia delle Entrate riaprirà il canale web. Il contributo può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro. In tal caso, l’ammontare del contributo è calcolato applicando la percentuale del 10% alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Viene istituito e finanziato con 50 milioni di euro il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche” i cui criteri di ripartizione delle risorse così stanziate saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

Sospensione procedure immobiliari prima casa. Viene prorogata la sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare.

Operatori turistici. E’ ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro il Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator. Il tax credit vacanze viene riconosciuto, una sola volta, per i periodi d’imposta 2020 e 2021. Il credito è utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Contributo a fondo perduto per le imprese agricole, della pesca e acquacoltura. Il contributo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni.

Credito d’imposta locazioni non abitative. Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del DL Rilancio spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività di cui all’allegato 1 al decreto. Le condizioni di accesso all’agevolazione sono il calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Il credito d’imposta previsto dalla norma spetta: al 60% per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo; al 30% per i canoni per affitto d’azienda.

Rata IMU Dicembre 2020 cancellata. La seconda rata dell’IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, non è dovuta dalle attività economiche dell’Allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

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Conversione in legge del DL Agosto. Cosa cambia per i datori di lavoro

Con l’approvazione della Camera dei deputati, è stato definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), che ha rafforzato le misure a sostegno di imprese e professionisti e previsto nuove indennità per alcuni settori e lavoratori.

Sgravio contributivo Sud

Viene introdotto uno sgravio del 30% sui contributi previdenziali per le aziende situate nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. La misura agevolativa è in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.Negli anni successivi, previa autorizzazione della Commissione europea, la decontribuzione sarà fruibile nella misura del 30% fino al 2025, del 20% fino al 2027, e del 10% fino al 2029. La decontribuzione si applicherà a tutti i rapporti di lavoro preesistenti e di nuova costituzione, anche a termine.

Proroga della Cassa integrazione Covid-19

Il decreto legge convertito in legge prevede il prolungamento, per un massimo di 18 settimane complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinariaassegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza. Le prime 9 settimane sono comprensive anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, che siano collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020.Per le successive 9 settimane è necessario presentare una nuova richiesta e resta dovuto un contributo determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello del 2019, in misura pari:a) al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;b) al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c’è stata alcuna riduzione del fatturato.

Cassa integrazione per sportivi professionisti

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lordenon superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane.Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, per un massimo di 9 settimane complessive ovvero di 13 settimane complessive per le associazioni aventi sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Cassa integrazione per addetti servizi mensa e pulizia

Le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

Cisoa

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività.

Decontribuzione per le assunzioni stabili

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro non agricoli che assumono a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un 8.060 euro annui, da riparametrare su base mensile.Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni e spetta anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.L’esonero è riconosciuto, sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Decontribuzione per chi non ricorre alla cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui, da riparametrare su base mensile, pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.Dal beneficio sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga del divieto di licenziamento

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivoe per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;- fallimento;- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Contratti a termine

Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicare le ordinarie causali previste dal decreto Dignità.

Fondo nuove competenze

Il nuovo decreto provvede al potenziamento del Fondo nuove competenze, triplicando le risorse stanziate e consentendo di dedicare una parte delle ore di lavoro alla formazione dei dipendenti senza diminuzione della retribuzione e favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

NASpI e DIS-COLL

Le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono automaticamente prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della Campania

Ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinariapercepita, comprensiva della contribuzione figurativa.L’indennità non è compatibile con il reddito di emergenza né con il reddito di cittadinanza ovvero con misure aventi finalità analoghe.E’ inoltre esclusa l’erogazione dell’indennità per chi:a) è titolare di un rapporto di lavoro dipendente;b) è titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;c) è percettore dell’indennitàdi disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL).

Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa

L’indennità è concessa per un periodo massimo di 12 mesi ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato dì percepire l’indennità di disoccupazione NASpI prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria.L’indennità può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato di percepire l’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpl) prima del 31 agosto 2020.

Somministrazione a termine

Si prevede che se il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore è a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato.In capo all’utilizzatore non scatta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Lavoratori fragili

Sino al 15 ottobre 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Professionismo sportivo femminile

Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili possono presentare la domanda di accesso al Fondo appositamente istituito qualora l’utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:a) per l’anno 2020, al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete, allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;b) per gli anni 2021 e 2022, alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture, al reclutamento e alla formazione delle atlete, alla qualifica e alla formazione dei tecnici, alla promozione dello sport femminile, alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo, all’allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

Congedo o lavoro agile per quarantena del figlio

In corrispondenza alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche o nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.Fino al 31 dicembre 2020, qualora non sia possibile adottare la modalità di lavoro agile, è possibile astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena. In questo caso è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con contribuzione figurativa.

Lavoro agile per figli disabili gravi

Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/92, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Indennità per i lavoratori del turismo

Ai lavoratori stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un’indennità, per giugno e luglio 2020, pari a 600 euro.La medesima indennità è riconosciuta a lavoratori:- intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;- autonomi che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di collaborazione occasionale, con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

Indennità lavoratori marittimi

Ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della presente decreto, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.

Indennità per i liberi professionisti

Ai liberi professionisti già beneficiari di bonus Covid-19 erogati dalle Casse private per i mesi di aprile e maggio, viene erogata una indennità, per il mese di maggio 2020 di importo pari a 1.000 euro.

Fonte ipsoa.it

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DL Liquidità: Le Garanzie SACE per le imprese di ogni dimensione

Fino al 31 dicembre 2020, per le imprese “in bonis” di ogni dimensione SACE rilascia una garanzia:

  • per finanziamenti di durata inferiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi e destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria;
  • l’importo massimo del finanziamento assistito da garanzia per azienda è determinato come maggiore:

a) 25% del fatturato 2019 dell’impresa in Italia (bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale);

b) il doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall’impresa in Italia (bilancio approvato o dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio); qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

Qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

  • la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

a) 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
b) 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
c) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

  • per i finanziamenti delle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno50 punti base durante il secondo e terzo anno100 punti base i successivi anni;
  • per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno100 punti base durante il secondo e terzo anno200 punti base successivi anni.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Questa condizione deve essere attestata dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.

L’impresa “in bonis” è quella impresa che non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non deve risultare presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea.

Le misure di Garanzia da parte di SACE sono in fase di attivazione. Pertanto è molto probabile che le Banche non siano ancora pronte all’attivazione delle linee di credito o finanziamento.