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DL 23/2020: Garanzia Pubblica per imprese fino a 499 dipendenti, PMI e Professionisti

Misure di Garanzia potenziate per PMI e Professionisti
Per le PMI di minori dimensioni e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere danneggiati dall’emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con:
– importi fino al 25% dei ricavi 2019 e tetto massimo di 25.000 euro;
– preammortamento di 24 mesi e durata massimo di 6 anni;
il Fondo garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo al finanziatore di erogare la somma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo.
La banca applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse massimo. N.B. Per rendere operativo questo innalzamento è necessaria l’autorizzazione delle Commissione Europea.

Per le PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dall’emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019, la garanzia può arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi.

Misure di garanzia per le imprese fino a 499 dipendenti
Fino al 31 dicembre 2020 alle imprese con al massimo 499 dipendenti con sede in Italia la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:
– è concessa gratuitamente e l’accesso è garantito senza utilizzo del modello di valutazione del fondo;
– l’importo massimo totale garantito per azienda è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro. Una volta raggiunti i 5 milioni le PMI, come da definizione comunitaria, potranno utilizzare anche un plafond riservato di 30 miliardi di garanzie SACE;
– è concessa su finanziamenti fino a 6 anni per importi massimi che dovranno essere inferiori al:
a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo non può superare i costi salariali  previsti per i primi due anni di attività;
b) 25% del fatturato del 2019;
c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
la percentuale di copertura per la garanzia diretta all’impresa è aumentata all’80%che salirà al 90% . N.B. Per rendere operativo questo innalzamento è necessaria l’autorizzazione delle Commissione Europea
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Covid-19: Protocollo Sicurezza sui Luoghi di Lavoro DPCM 11/03/2020

Sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Salvo le disposizioni normative nazionali e/o regionali e/o locali in riferimento alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Il Governo favorisce il possibile ricorso:

  • agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
  • al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie;
  • È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  • per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Il governo ha stabilito che le aziende attive dovranno attuare il protocollo di regolamentazione, in allegato, all’interno dei propri luoghi di lavoro.

Le misure emanate si fondano e regolamento i seguenti punti:

  • informazione
  • modalità di ingresso in azienda
  • modalità di accesso dei fornitori esterni
  • pulizia e sanificazione in azienda
  • precauzioni igieniche personali
  • dispositivi di protezione individuali
  • gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…)
  • organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)
  • gestione entrata ed uscita dei dipendenti
  • spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
  • gestione di una persona sintomatica in azienda
  • sorveglianza sanitaria/medico competente/rls
  • aggiornamento del protocollo di regolamentazione
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Decreto Milleproroghe: le novità per le imprese e le cooperative

È stata pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 51 del 29 febbraio 2020 la Legge 28 febbraio 2020 n. 8, di conversione del D.L. 162/2019 (c.d. “Milleproroghe”) recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Il Decreto contiene alcune importanti proroghe per le imprese cooperative e il mondo produttivo in generale che di seguito, brevemente, si riportano.

Articolo 1, comma 10-sexies (Agevolazioni per riapertura o ampliamento attività commerciali, artigianali e di servizi)

Si dispone la proroga, per il solo anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, del termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni, previste dall’art. 30-ter del D.L. 34/2019 (Decreto “Crescita”), per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, ubicate in comuni fino a 20.000 abitanti.

Per gli anni successivi al 2020, il termine per la presentazione delle domande rimane fissato al 28 febbraio.

Articolo 1, commi 10-quaterdecies e 10-quinquiesdecies (Contributi a radio e imprese editrici di quotidiani e periodici)
È rinviata a decorre dall’annualità di contributo 2021 (invece che dall’annualità di contributo 2020) la riduzione progressiva dei contributi erogabili (fino alla totale abolizione a decorrere dall’annualità di contributo 2024) a:

  • imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
  • enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;
  • imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

 Articolo 3, comma 2 (Indennizzo per le vittime di reati violenti)

Vengono riaperti e prorogati al 31 dicembre 2020 i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di rotazione (art. 1, comma 594, Legge 145/2018) per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici al fine di consentire l’accesso a tali risorse anche alle vittime del reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Articolo 3, comma 5 (Completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere)

Si modifica il comma 1122, lett. i) dell’art. 1 della Legge 2015/2017 (“Legge di Bilancio 2018”) al fine di differire:

  • dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con Decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, sono chiamate a completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi;
  • dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale le predette strutture presentano, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito;
  • dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 del termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione da parte dei Rifugi alpini, ai fini del rispetto della normativa antincendio:
    • dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011);
    • della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

Articolo 4, comma 3-quater (Tributi locali pubblicità e occupazione suolo pubblico)

Slitta al 2021 il nuovo “canone unico” previsto dalla recente legge di bilancio. Per il 2020 continueranno ad applicarsi le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le norme in materia di canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 8, comma 6-sexies (Revisione contabile Srl e Cooperative)

È prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 (entro il termine stabilito dallo statuto e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, se consentito dallo statuto, entro 180 gg. nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società) il termine per procedere alla nomina degli organi di controllo o dei revisori e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, ai sensi dell’articolo 379 del Codice della crisi di impresa (D.lgs. 14/2019) e del novellato art. 2477 c.c..

La disposizione in commento si riferisce alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, costituite alla data del 16 marzo 2019 (data di entrata in vigore del citato articolo 379 del codice della crisi di impresa) e che abbiano i requisiti di cui all’articolo 2477 c.c.:

  1. siano tenute alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controllino una società’ obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Articolo 10, comma 1 (Detrazioni per sistemazioni a verde)

È prorogata di un anno, vale a dire a tutto il 2020, l’agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. Si tratta della detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di 5 mila euro annui, e quindi entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Articolo 10, comma 2 (Informazione antimafia per i terreni agricoli)

Differito al 31 dicembre 2020 l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5 mila a 25 mila euro.

Articolo 10, comma 4-bis (Adeguamento sistema Uniemens settore agricolo)

È differita al mese di aprile 2020 l’entrata in vigore dell’obbligo di adattamento del settore agricolo al sistema mensile di denuncia retributiva e contributiva degli operai agricoli (UNIEMENS), con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal medesimo mese.

Articolo 10-bis (Conversione dei marchi collettivi d’impresa)

È prorogata al 31 dicembre 2020 l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di conversione dei marchi collettivi registrati (nel nuovo marchio collettivo o nel marchio di certificazione di cui agli artt. 11 e 11-bis del D.lgs. 30/2005 – Codice della proprietà industriale) così come modificati e integrati dall’art. 33 del D.lgs. 15/2019.

Articolo 12, comma 3 (Fine regime di “maggior tutela” nella vendita di elettricità e gas)

E’ prorogato dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2022 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas e la proroga del termine di cessazione dello stesso regime nel mercato dell’energia elettrica per le piccole imprese dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021 e, per le micro imprese e per i clienti domestici, dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2022.

Articolo 15, comma 7-bis (Esenzione imposte sisma Centro Italia)

In favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni situati nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma 2016-2017, si dispone la proroga al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e delle imposte di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2. del D.L. 189/2016 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”).

Articolo 40-ter (Incentivi biogas)

Sono prorogati a tutto il 2020 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro, gli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954, della Legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018, n. 14), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, la cui alimentazione deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto.

Articolo 41, comma 2-bis (Monitoraggio prodotti lattiero-caseari)

Si modifica l’art. 3, commi 2 e 3, del D.L. 27/2019 (“Emergenze in agricoltura”) in materia di monitoraggio dei dati di produzione dei prodotti lattiero caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino.

Si dispone che le imprese che producono i suddetti prodotti registrino trimestralmente (e non più mensilmente) nella banca dati del SIAN i dati, per ogni unità produttiva, relativi ai quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e ceduto nonché delle relative giacenze di magazzino.

Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per l’adozione del decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali, il quale potrà stabilire un diverso periodo temporale di assolvimento dell’obbligo di registrazione da parte dei piccoli produttori.

Articolo 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili)

Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, si consente di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, dettandone la relativa disciplina.

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Smart working e Coronavirus: applicazione senza accordi

Con il Dpcm del 23 febbraio 2020, il Governo è intervenuto per rendere più immediato il ricorso allo smart working (“lavoro agile”), nelle aree considerate a rischio per l’emergenza Coronavirus: in tali aree è ora consentita l’attivazione dello smart working anche in assenza dell’accordo individuale.

Lo smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.

Normalmente quindi, per l’avvio del lavoro agile occorre, un accordo individuale lavoratore-aziende, che specifichi nel dettaglio tempi e modi di utilizzo degli strumenti che permettono di lavorare da remoto, e cioè pc portatili, tablet e smartphone. L’accordo va poi registrato sul portale del ministero del Lavoro con procedura telematica.

Con il Dpcm del 23 febbraio 2020, nella procedura telematica l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo”, va inserita la data di inizio dello smart working.

Fonte Ateneoweb

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La certificazione del credito vantato verso la P.A.

È possibile, ricorrendone i presupposti, ottenere la certificazione dei crediti che un soggetto (impresa o professionista) vanta nei confronti di enti pubblici.

Come intuibile, tale certificazione agevola lo smobilizzo di detti crediti da parte delle banche.

Inoltre, l’interessato che richiede la certificazione del proprio credito può utilizzarlo in compensazione per il pagamento di debiti nei confronti della P.A. relative a somme iscritte a ruolo o dovute in base a istituti deflattivi del contenzioso.

Il tutto passa, come detto, attraverso l’ottenimento della certificazione del credito mediante l’apposita piattaforma informatica denominata “PCC” (Piattaforma dei crediti commerciali) presente sul sito del MEF. La piattaforma consente ai creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei loro crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.

Il processo di certificazione è totalmente gratuito.

Quali crediti possono essere certificati

Possono essere certificati i crediti commerciali per somministrazione, forniture, appalti e per prestazioni professionali, verso soggetti pubblici. L’istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la Piattaforma, per i crediti vantati nei confronti di:

  • amministrazioni statali, centrali e periferiche (compreso istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), soprintendenze per i beni culturali – anche dotate di autonomia gestionale- e istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233);
  • regioni e province autonome;
  • enti locali, (dunque, comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni), esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
  • enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito (dunque, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270);
  • enti pubblici nazionali;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • altre P.A. incluse dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.)

Caratteristiche che deve possedere il credito per essere certificato

Il credito deve essere certo, liquido ed esigibile. L’obbligazione deve essere perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell’ente debitore e il termine di pagamento deve essere scaduto. Non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento quali contenziosi, eccezioni di inadempimento, condizioni sospensive.

Si ricorda che ai sensi dalla L. 40/2014 (Legge di stabilità 2015), è stato introdotto il meccanismo del c.d. split payment per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di P.A., non soggetti “debitori d’imposta”, relativamente a fatture con data emissione a partire dall’1/1/2015. Pertanto, nei casi di split payment, tale meccanismo prevede che la P.A. versi:

  • l’importo fatturato al netto dell’IVA, al fornitore;
  • l’imposta sul valore aggiunto, direttamente all’Erario.

Di conseguenza, l’importo oggetto della certificazione è il corrispettivo fatturato al netto dell’IVA.

Una volta ottenuta la certificazione

Attraverso l’ottenimento della certificazione, il creditore può:

  • attendere il pagamento;
  • cedere il credito ad una banca (a condizioni agevolate);
  • utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di cartelle o per somme dovute in base ad istituti definitori del contenzioso tributario.

Come Accreditarsi alla piattaforma

Per accreditarsi alla piattaforma telematica del MEF al fine di ottenere la certificazione del credito, occorre comunicare i propri dati personali e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Le imprese iscritte al registro delle imprese possono precedere interamente per via telematica.

Invece, gli enti diversi dalle imprese e i liberi professionisti, per accreditarsi alla piattaforma come creditori, devono recarsi presso la P.A. debitrice (o la Ragioneria Territoriale dello Stato della provincia di appartenenza) per effettuare un riconoscimento de visu e successivamente, con le credenziali ricevute, completare l’accreditamento alla piattaforma.

Ciò detto, possono accreditarsi alla Piattaforma sia il titolare del credito (o, per le società, il legale rappresentante) che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (es. il commercialista).  In questo caso, per perfezionare l’accreditamento, è necessario che il titolare del credito vi acconsenta attraverso apposita procedura di consegna delle credenziali, gestita interamente on line, illustrata nelle guide accessibili dalla Home Page della Piattaforma (http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml).

Dopo aver effettuato l’accreditamento, l’utente procede alla compilazione e trasmissione del modulo, utilizzando la specifica funzione della piattaforma. L’istanza si presenta parzialmente precompilata con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di accreditamento e va completata con:

  • l’indicazione della P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione;
  • numero, data e importo delle fatture a cui si riferisce il credito;
  • sottoscrizione delle dichiarazioni.

Il rilascio della certificazione

L’ente pubblico provvede, dopo le opportune verifiche, a:

  • certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile;
  • rilevare l’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito stesso.

Il creditore riceve, tramite PEC, la notifica del rilascio della certificazione o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità del credito.

Cosa potete fare se l’ente non rilascia la certificazione

Se nei 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza non si è ricevuta alcuna comunicazione da parte dell’Amministrazione debitrice, il creditore può presentare una istanza di nomina di un commissario ad acta, utilizzando l’apposita funzione della piattaforma. La Piattaforma propone un modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite nell’istanza di certificazione alla quale ci si riferisce.

In particolare, gli Uffici Centrali di Bilancio – UCB (per le amministrazioni statali centrali e gli enti pubblici nazionali) e le Ragionerie Territoriali dello Stato – RTS (per le amministrazioni statali periferiche, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale) provvedono, in caso di inerzia dell’ente pagatore ed entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza inoltrata dal creditore mediante la Piattaforma, alla nomina del commissario ad acta. I commissari ad acta così nominati, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvedono, entro 50 giorni dalla nomina, a certificare il credito o a dichiararne l’inesigibilità o l’insussistenza, anche parziale.

Il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l’eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ciascuna istanza presentata.

Come utilizzare la certificazione

Una volta ottenuta la certificazione del credito il soggetto può utilizzare il credito come segue:

  • attendere che il debitore paghi entro il termine indicato nella certificazione del credito;
  • cedere in tutto o in parte il credito ad una banca (l’art. 37 del D.L 66/2014 ha previsto, inoltre, che il credito certificato, già oggetto di un’operazione di cessione, possa essere ulteriormente ceduto ad un’altra Banca, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o ad istituzioni finanziarie dell’Unione Europea e internazionali sulla base di una convenzione quadro con l’ABI, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento);
  • chiedere una un’anticipazione ad una banca o a un intermediario finanziario (le operazioni di anticipazione dei crediti certificati verso la P.A, senza la cessione del credito stesso, possono essere garantite dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese);
  • utilizzare il credito in compensazione, anche parziale, con somme iscritte a ruolo, riferite a cartelle di pagamento oppure con somme dovute in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso (debiti da accertamento tributario).
Enti o Amministrazioni i cui crediti possono essere compensati con somme iscritte a ruolo o per istituti deflattivi
Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),le Agenzie (di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300),CONI

Gli istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso, che rendono possibile la compensazione di cui all’articolo 28-quinquies, D.P.R. 602/73, sono quelli elencati nella tabella a seguire.

Istituti deflattivi del contenzioso che consentono l’accesso alla procedura di cui all’art. 28-quinquies D.P.R. 602/73
accertamento con adesione (art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997);adesione agli inviti a comparire (art. 5, c.1-bis; art. 11, c. 1-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997);adesione ai verbali di constatazione (art 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997);acquiescenza (art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997);definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 -17 del D.Lgs. n. 472/97);conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. n. 546/92);mediazione (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92).

La compensazione del credito con i debiti derivanti dalle somme dovute a seguito degli istituti deflattivi sopraindicati avviene esclusivamente con il modello F24 telematico, denominato F24 Crediti PP.AA.