Pubblicato il

IVA obbligatoria a partire dal 2025 sul Distacco di Personale Dipendente

Con la conversione in legge del cd. “Decreto Salva-infrazioni” n. 131/2024, sono state introdotte rilevanti modifiche normative in tema di distacco e prestito del personale, che avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025. La novità principale consiste nell’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco, abolendo la precedente esenzione prevista dalla normativa italiana.

Questa modifica, contenuta nell’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, convertito in legge 14 novembre 2024, n. 166, risponde alla necessità di adeguare la normativa nazionale alle indicazioni dell’Unione Europea e di sanare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione.

Le modifiche

La riforma nasce per adeguare la normativa italiana alle disposizioni UE:

  • Sentenza Corte di Giustizia UE (C-94/19): la Corte ha stabilito che il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi soggetta a IVA, purché vi sia un corrispettivo economico.
  • Giurisprudenza nazionale: con diverse pronunce, tra cui le ordinanze di Cassazione n. 5601/2021 e n. 22700/2024, è stato ribadito che il pagamento di somme a fronte del distacco configura un’operazione rilevante ai fini IVA, superando il concetto di esclusione basata sull’assenza di un “mark up”.
  • Chiusura di procedure di infrazione: la modifica è necessaria per conformarsi agli obblighi comunitari e sanare le criticità sollevate dall’UE.

Effetti sulle parti coinvolte

Soggetto distaccante (datore di lavoro originario)
L’operazione di distacco è qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
Il distaccante deve emettere fattura con IVA, salvo che il servizio sia esente o fuori campo applicazione.
Soggetto distaccatario (datore di lavoro utilizzatore)
Potrà esercitare il diritto alla detrazione IVA, anche per la parte eccedente il costo effettivo del personale.
Fuori campo IVA per operazioni internazionali
Se il soggetto distaccatario è stabilito in un altro Paese UE, si applicano i criteri di territorialità previsti dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni B2B.

Fino al 31/12/2024 nessuna sanzione per la non applicazione dell’IVA

I comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2024 sono esenti da rilievi, sia nel caso di:

  • applicazione dell’IVA in conformità alle sentenze comunitarie;
  • non applicazione dell’IVA, in linea con la normativa precedente.

Per le Operazioni Internazionali

Secondo l’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, i distacchi di personale rientrano tra le prestazioni generiche di servizi e seguono il criterio:

  • B2B (business-to-business): rilevanza territoriale nel Paese del committente.
  • B2C (business-to-consumer): rilevanza nel Paese del prestatore.

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 7-septies, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972, per le operazioni rese a privati consumatori (B2C), il criterio di territorialità è diverso e segue la residenza del prestatore.

Adeguamenti

  • Rettifica dei contratti in essere: le imprese dovranno adeguare i contratti di distacco o prestito di personale per tener conto dell’assoggettamento a IVA.
  • Gestione dei rimborsi IVA: i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette potranno richiedere il rimborso IVA ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972.
  • Aggiornamenti nei sistemi contabili: le aziende devono assicurarsi che le proprie procedure amministrative tengano conto del nuovo obbligo di fatturazione con IVA.

Riepilogo delle modifiche

AspettoPrima del 2025Dal 2025
Trattamento IVAEsclusi da IVA se previsto solo il rimborso dei costi.Assoggettati a IVA, salvo esenzioni specifiche.
Norma di riferimentoArt. 8, comma 35, L. 67/1988Art. 16-ter, D.L. 131/2024
Criterio di applicazioneNon rilevanti ai fini IVAPrestazione di servizi, se sussiste un nesso diretto.
DecorrenzaNessunaContratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Criterio di territorialitàNon applicabileRegole ex art. 7-ter e 7-septies del D.P.R. 633/72.
Diritto alla detrazione IVANon riconosciutoRiconosciuto per il soggetto distaccatario.
Salvaguardia comportamenti passatiNon applicabileComportamenti pregressi esenti da rilievi fino al 2024.

Fonte: DKPost

Pubblicato il

Società a Responsabilità Limitata: nomina dell’organo di controllo o del revisore con il Bilancio 2022

Dopo una serie di proroghe, in occasione dell’approvazione dei bilanci 2022, le srl dovranno verificare la sussistenza o meno dell’ipotesi di obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore secondo la previsione dell’articolo 2477.

Le disposizioni dell’art. 2477 del Codice Civile

L’articolo 2477 c.c., rubricato “sindaco e revisore legale”, per le società a responsabilità limitata dispone che

  1. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
  2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
    a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
    b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
    c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
  3. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
  4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

a) In caso di Bilancio Consolidato

Tale fattispecie, secondo l’articolo 24, comma 1, del D. Lgs. 127/1999, ricorre quando le controllanti, unitamente alle controllate, abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi i seguenti limiti:

  • totale degli attivi 20 mln di euro;
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 40 mln di euro;
  • 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

Il comma 1-bis, precisa che la verifica del superamento dei limiti di cui alle citate lettere a) e b) può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, detti limiti sono maggiorati del 20 per cento, sicché diventano:

  • totale degli attivi 24 mln di euro;
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 48 mln di euro.

L’obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i citati limiti non sono superati.

b) Controllo di una società obbligata alla redazione del bilancio consolidato

Il requisito di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2477 c.c., prevede la sussistenza contemporanea di due condizioni, vale a dire che la srl controlli una società e che tale società sia obbligata alla revisione dei conti.

Le società interessate devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile.
Secondo un’interpretazione letterale del dato normativo, in occasione della prima nomina l’assemblea non può procedere entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio (art. 2477, co. 3, c.c.), bensì deve necessariamente provvedere in occasione dell’approvazione del bilancio.
Pertanto all’ordine del giorno di tali prossime assemblee va inserito anche un punto relativo alla “nomina dell’organo di controllo o del revisore e fissazione del relativo compenso”, ovvero altra formula equivalente conforme alla previsione statutaria.

c) Superamento dei limiti di bilancio

Il riferimento è ai valori che emergono dai bilanci 2021 e 2022. In caso di superamento di almeno uno dei limiti in questi due esercizi, si deve provvedere alla nomina che decorrerà dall’esercizio 2023 (primo anno con il bilancio revisionato).
L’obbligo di nomina viene meno se per tre esercizi consecutivi non viene superato nemmeno uno dei limiti in parola.

I limiti al di sopra dei quali scatta l’obbligo di nomina sono i seguenti:

  • Attivo di Stato Patrimoniale superiore a € 4 mln;
  • Ricavi da vendite/Prestazioni superiori a € 4 mln;
  • Dipendenti medi (in termini di ULA) occupati nell’esercizio superiori a 20

L’obbligo scatta se, per 2 esercizi consecutivi, è superato 1 dei limiti suddetti.

Le 3 opzioni per la nomina

E’ possibile, alternativamente, prevedere (adeguando lo Statuto):

  1. la nomina del Sindaco unico o del Collegio sindacale (con funzioni di controllo legale) e di un Revisore (con funzione di revisione legale);
  2. la nomina solo del Sindaco unico o del Collegio sindacale e non del Revisore; in tale circostanza lo statuto deve attribuire all’organo sindacale anche le funzioni di revisione e tale organo deve essere composto da revisori;
  3. la nomina del solo Revisore (con funzioni di revisione legale) e l’assenza dell’organo deputato al controllo legale, affidata ai soci (articoli 2476 e 2409 c.c.), quando la società non è a socio unico.

Non è ammessa la nomina del solo organo di controllo e l’assenza della revisione.

Qualora si nominasse l’organo di controllo con funzioni anche di revisione, la delibera di fissazione del compenso deve suddividere l’onorario complesso tra quanto destinato alla prima funzione e quanto al secondo ruolo.

Interviene il Tribunale in caso di inottemperanza

È necessaria la richiesta di un soggetto interessato, ovvero la segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

I soggetti interessati possono essere i soci e gli amministratori della società, anche individualmente considerati, nonché i creditori della società, i quali potrebbero avere interesse a richiedere la nomina dell’organo di controllo quale presidio del patrimonio sociale che rappresenta uno degli elementi di garanzia delle loro posizioni creditorie.
Il Conservatore del Registro delle Imprese può procedere alla segnalazione sulla base dei bilanci, dei quali, attraverso il deposito, ha la disponibilità. Infatti, tutti e tre i parametri dimensionali fissati dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2477 c.c., sono desumibili da tali documenti.
In particolare, i valori dell’attivo e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni emergono dal prospetto contabile, il dato relativo ai dipendenti, ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n. 15), c.c. è riportato in nota integrativa. Stante il richiamo del comma 4 dell’articolo 2435-bis c.c., il valore dev’essere fornito anche in ipotesi di bilancio in forma abbreviata.
Si badi che il Tribunale, in caso di intervento, provvede direttamente ed autonomamente alla nomina dell’organo di controllo o del revisore; viene di fatto sottratto tale potere all’assemblea. Inoltre, considerato che il compenso è stabilito al momento della nomina, si può ritenere che l’autorità adita provveda anche alla fissazione dello stesso.

Fonte: Fiscal Focus