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IVA obbligatoria a partire dal 2025 sul Distacco di Personale Dipendente

Con la conversione in legge del cd. “Decreto Salva-infrazioni” n. 131/2024, sono state introdotte rilevanti modifiche normative in tema di distacco e prestito del personale, che avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025. La novità principale consiste nell’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco, abolendo la precedente esenzione prevista dalla normativa italiana.

Questa modifica, contenuta nell’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, convertito in legge 14 novembre 2024, n. 166, risponde alla necessità di adeguare la normativa nazionale alle indicazioni dell’Unione Europea e di sanare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione.

Le modifiche

La riforma nasce per adeguare la normativa italiana alle disposizioni UE:

  • Sentenza Corte di Giustizia UE (C-94/19): la Corte ha stabilito che il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi soggetta a IVA, purché vi sia un corrispettivo economico.
  • Giurisprudenza nazionale: con diverse pronunce, tra cui le ordinanze di Cassazione n. 5601/2021 e n. 22700/2024, è stato ribadito che il pagamento di somme a fronte del distacco configura un’operazione rilevante ai fini IVA, superando il concetto di esclusione basata sull’assenza di un “mark up”.
  • Chiusura di procedure di infrazione: la modifica è necessaria per conformarsi agli obblighi comunitari e sanare le criticità sollevate dall’UE.

Effetti sulle parti coinvolte

Soggetto distaccante (datore di lavoro originario)
L’operazione di distacco è qualificata come prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.
Il distaccante deve emettere fattura con IVA, salvo che il servizio sia esente o fuori campo applicazione.
Soggetto distaccatario (datore di lavoro utilizzatore)
Potrà esercitare il diritto alla detrazione IVA, anche per la parte eccedente il costo effettivo del personale.
Fuori campo IVA per operazioni internazionali
Se il soggetto distaccatario è stabilito in un altro Paese UE, si applicano i criteri di territorialità previsti dall’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni B2B.

Fino al 31/12/2024 nessuna sanzione per la non applicazione dell’IVA

I comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2024 sono esenti da rilievi, sia nel caso di:

  • applicazione dell’IVA in conformità alle sentenze comunitarie;
  • non applicazione dell’IVA, in linea con la normativa precedente.

Per le Operazioni Internazionali

Secondo l’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, i distacchi di personale rientrano tra le prestazioni generiche di servizi e seguono il criterio:

  • B2B (business-to-business): rilevanza territoriale nel Paese del committente.
  • B2C (business-to-consumer): rilevanza nel Paese del prestatore.

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 7-septies, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972, per le operazioni rese a privati consumatori (B2C), il criterio di territorialità è diverso e segue la residenza del prestatore.

Adeguamenti

  • Rettifica dei contratti in essere: le imprese dovranno adeguare i contratti di distacco o prestito di personale per tener conto dell’assoggettamento a IVA.
  • Gestione dei rimborsi IVA: i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni non soggette potranno richiedere il rimborso IVA ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972.
  • Aggiornamenti nei sistemi contabili: le aziende devono assicurarsi che le proprie procedure amministrative tengano conto del nuovo obbligo di fatturazione con IVA.

Riepilogo delle modifiche

AspettoPrima del 2025Dal 2025
Trattamento IVAEsclusi da IVA se previsto solo il rimborso dei costi.Assoggettati a IVA, salvo esenzioni specifiche.
Norma di riferimentoArt. 8, comma 35, L. 67/1988Art. 16-ter, D.L. 131/2024
Criterio di applicazioneNon rilevanti ai fini IVAPrestazione di servizi, se sussiste un nesso diretto.
DecorrenzaNessunaContratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Criterio di territorialitàNon applicabileRegole ex art. 7-ter e 7-septies del D.P.R. 633/72.
Diritto alla detrazione IVANon riconosciutoRiconosciuto per il soggetto distaccatario.
Salvaguardia comportamenti passatiNon applicabileComportamenti pregressi esenti da rilievi fino al 2024.

Fonte: DKPost