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ASSUNZIONI AGEVOLATE: Bonus Giovani, Donne e ZES nel Decreto Coesione

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 157 del 6 luglio 2024, è stata pubblicata la legge n. 95/2024, di conversione del c.d. Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), con cui vengono introdotte, per il periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, una serie di sgravi contributivi per incentivare l’assunzione di personale a tempo determinato appartenente a determinate categorie, nonché per sostenere lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno.

BONUS GIOVANI

NormaArt. 22 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024)
LavoratoriL’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:
1 non hanno compiuto il 35° anno di età;
2 e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
Tipo beneficioSgravio contributivo per un periodo massimo di 24 mesi e per un importo pari a € 500,00 su base mensile . Qualora l’assunzione riguardi lavoratori di una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il medesimo esonero viene riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Contratti ammessiNei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non
proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati
occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro
che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in oggetto.
Durata24 mesi
Condizioni generali
dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva;
rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UEL’erogazione del Bonus è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea. Le modalità attuative del Bonus in oggetto verranno definite con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 60/2024).
Rispetto De minimisNon soggetta
Incremento ULANon richiesto
EsclusioniIl beneficio contributivo in oggetto può essere revocato (con conseguente recupero da parte dell’Inps) qualora il lavoratore assunto con il bonus (o un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva) venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata

BONUS DONNE

NormaArt. 23 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024)
LavoratoriL’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:
 donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,
residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (ossia Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), ammissibili ai finanziamenti
nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
 donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità
occupazionale di genere che superi di almeno il 25 per cento la disparità media
uomo-donna (ex art. 2, punto 4, lett. f), del citato Regolamento (UE) n. 651/2014),
annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24
mesi, ovunque residenti.
Tipo beneficioL’esonero, a valere sui contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), è riconosciuto – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Contratti ammessiNei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non
proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati
occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro
che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in oggetto.
Durata24 mesi
Condizioni generali
dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva;
rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UEL’erogazione del Bonus è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea. Le modalità attuative del Bonus in oggetto verranno definite con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 60/2024).
Rispetto De minimisNon soggetta
Incremento ULARichiesto
EsclusioniL’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Il Bonus Donne non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

BONUS ZES UNICA

NormaArt. 23 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024)
LavoratoriLa norma prevede che i lavoratori devono essere assunti presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ossia in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
 devono aver compiuto 35 anni di età alla data dell’assunzione;
 devono essere disoccupati da almeno 24 mesi.
Tipo beneficioIl beneficio, a valere sul 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datoriale
(esclusi i premi INAIL), è riconosciuto ai datori di lavoro di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi.
Durata24 mesi
Condizioni generali
dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva;
rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UEL’erogazione del Bonus è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea. Le modalità attuative del Bonus in oggetto verranno definite con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 60/2024).
Rispetto De minimisNon soggetta
Incremento ULARichiesto
EsclusioniL’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Il Bonus Donne non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

Tutti e tre gli incentivi, il Bonus giovani , il Bonus Donne e il Bonus ZES non sono cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

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DUNAMIS Calabria: incentivi alle imprese per le nuove assunzioni

L’amministrazione regionale con l’Avviso Dunamis Calabria, intende concedere alle imprese incentivi all’assunzione di lavoratori disoccupati svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità.

LavoratoriLavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità che dichiarano, al sistema informativo delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).
Tipo beneficioL’incentivo all’occupazione è concesso per l’assunzione, a tempo indeterminato, di lavoratori disoccupati – svantaggiati, molto svantaggiati e con disabilità, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Calabria, che comporti un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.
In conformità con le disposizioni di cui all’Art. 32 e 33 del Reg. 651/2014:
– l’importo concedibile è pari al 50% dei costi ammissibili nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati;
– l’importo concedibile è pari al 75% dei costi ammissibili nel caso di assunzione di lavoratori con disabilità.
Durata dell’agevolazioneLe spese ammissibili sono rappresentate dai:
– costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione nel caso di lavoratori svantaggiati;
– costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi alla sottoscrizione nel caso di lavoratori molto svantaggiati e lavoratori con disabilità.
Termini di presentazione della domandaLe domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica per il tramite della piattaforma web di FinCalabra S.p.A.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno 31.07.2024 e fino ad esaurimento delle risorse.
L’Amministrazione provvederà a comunicare sul proprio sito l’avvenuta chiusura dei termini per la presentazione delle domande.
Erogazione del contributoL’erogazione del contributo concesso potrà essere effettuata scegliendo una delle due alternative:
– un’unica soluzione a seguito della presentazione della richiesta di erogazione dell’incentivo da parte del Beneficiario;
– anticipazione dei costi salariali del 50% con apposita fideiussione/polizza assicurativa e saldo.
Incremento ULARichiesto, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti

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Regione Calabria: operativo il Fondo Competitività Imprese (FIC) fino al 30/12/2025

La Regione Calabria ha istituito il “Fondo Competitività Imprese (FCI)” con l’obiettivo di sostenere – attraverso la concessione di Finanziamenti a tasso agevolato e Contributi in conto capitale – le imprese nella realizzazione di investimenti produttivi, rivolti alla crescita e/o all’espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie, mediante l’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, anche in ottica di attuazione di processi di transizione 4.0, di transizione digitale, di implementazione di modelli di economia circolare e di sviluppo sostenibile.

BeneficiariPossono presentare domande le Micro, Piccole e Medie imprese (aventi la forma giuridica di ditta individuale, società di persone o società di capitali), in possesso, in particolar modo, dei seguenti requisiti:
– essere imprese economicamente e finanziariamente sane (che rispettino determinati parametri economico-finanziari prefissati nel Regolamento operativo del Fondo e con regolarità nelle banche dati, tra cui Centrale Rischi di Banca d’Italia, ecc.);
– avere almeno due esercizi contabili annuali chiusi (bilanci approvati o dichiarazioni fiscali depositate);
– avere sede operativa in Calabria;
– essere operanti nei settori economici specificamente previsti dal Regolamento operativo del Fondo, con le esclusioni fissate dalle norme applicabili in materia di aiuti di stato
 
Contributo concedibileL’Intervento finanziario complessivo (Finanziamento a tasso agevolato + Contributo in conto capitale), secondo le intensità di cui al punto precedente, è concedibile nelle seguenti misure:
Opzione Regolamento (UE) n. 2831/2023 (Regime “De minimis”):
Linea di intervento 1: importo minimo pari ad € 24.000 (a fronte di investimenti agevolabili di importo minimo pari ad € 30.000) e massimo pari ad € 80.000 (a fronte di investimenti agevolabili di importo massimo pari ad € 100.000).
Linea di intervento 2: importo minimo superiore ad € 80.000 (a fronte di investimenti agevolabili superiori ad € 100.000) e massimo pari ad € 600.000 (a fronte di investimenti agevolabili di importo massimo pari ad € 750.000)
Opzione Regolamento (UE) n. 651/2014 (“GBER”):
Linea di intervento 2: importo minimo superiore ad € 70.000 (a fronte di investimenti agevolabili superiori ad € 100.000) e massimo pari ad € 525.000 (a fronte di investimenti di importo massimo pari ad € 750.000)
In ogni caso, l’Intervento finanziario complessivo è comunque parametrato alla situazione economico-finanziaria (presente e prospettica) dell’impresa proponente, nonché alla capacità della stessa di far fronte al servizio del debito.
Presentazione domandeLo sportello operativo per la compilazione delle domande, per il caricamento dei documenti previsti, e per l’invio delle domande, aprirà il giorno 16 settembre 2024, alle ore 10:00 e chiuderà il giorno 30 dicembre 2025, alle ore 16:00.
Le Domande di intervento finanziario dovranno essere compilate esclusivamente online, e firmate digitalmente dal legale rappresentante, mediante utilizzo di specifica piattaforma informatica.
Spese ammissibiliLe tipologie di spese ammissibili sono:
– acquisto di suolo aziendale e sua sistemazione, nella sola ipotesi di creazione di una nuova unità produttiva (nel limite del 10 % dell’importo complessivo dell’investimento ammissibile);
– acquisto o realizzazione di immobili, nella sola ipotesi di creazione di una nuova unità produttiva (nel limite del 60 % dell’importo complessivo dell’investimento ammissibile), elevabile fino al 70% limitatamente al solo settore turismo-ricettivo;
– opere murarie ed assimilate (nel limite del 30% dell’importo complessivo dell’investimento ammissibile), elevabile fino al 70% limitatamente al solo settore turistico-ricettivo;
– progettazioni ingegneristiche, direzione lavori e studi di fattibilità (nel limite del 3% dell’importo complessivo dell’investimento ammissibile);
– macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
– attivi immateriali: brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

I professionisti di EVOLVIA Group restano a disposizione per le attività di consulenza.

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Credito di Imposta Transizione 5.0 per la riduzione dei consumi energetici

L’art. 38 del DL 19/2024 ha introdotto i nuovi credito d’imposta transizione 5.0 che spettano a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono comunque escluse le seguenti categorie di imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o
  • sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Condizioni da rispettare per fruire dei Crediti di Imposta

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolabili

I crediti d’imposta 5.0 sono riconosciuti in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Nel novero dei beni agevolabili anche i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding) e i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Per progetti di importo superiore a 40.000 euro, che conseguono una riduzione dei consumi energetici almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato, sono inoltre agevolabili:

  • beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee;
  • spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell’investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy.

Anni di validità degli investimenti

I crediti d’imposta 5.0 spettano per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025.

Aliquote dei Crediti di Imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto in differenti misure.

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore dal 3 al 6%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%:

  • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:

  • 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro

Come accedere alle agevolazioni

Le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE: le certificazioni “energetiche” unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Il beneficio è infatti subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo. Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute a incremento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Utilizzo dei Crediti

I crediti d’imposta 5.0 sono sempre utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 (anche in un’unica rata), ma il loro utilizzo dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data potrà essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

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Fonte: Refipraxim

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Assunzioni di BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (ANNO 2023): caratteristiche dell’Agevolazione

Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche della forma di agevolazione per le assunzioni di personale dipendente, tuttora in vigore a beneficio delle imprese.

BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (ANNO 2023)

NormaArt. 1, commi 294-296, Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Art. 8 Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Legge 28 marzo 2019, n. 26)
Datori di LavoroTutti i datori del settore privato, ivi inclusi quelli del settore agricolo, che assumono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 un percettore di RDC
LavoratoriPercettori del reddito di cittadinanza (fino al 31 dicembre 2023)
Tipo beneficioEsonero contributivo
Contratti ammessiContratto subordinato a tempo indeterminato;
Trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato
Misura dell’Agevolazione100% dei contributi a carico datore (esclusi premi Inail), nel limite massimo di 8.000 euro annui
Durata12 mesi
Condizioni generali
dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva;
rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UESì, necessaria
Rispetto De minimisNon soggetta
Incremento ULANon richiesto
EsclusioniTale particolare esonero è alternativo a quello “ordinario” per l’assunzione di percettori del RDC

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