
Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 157 del 6 luglio 2024, è stata pubblicata la legge n. 95/2024, di conversione del c.d. Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), con cui vengono introdotte, per il periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, una serie di sgravi contributivi per incentivare l’assunzione di personale a tempo determinato appartenente a determinate categorie, nonché per sostenere lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno.
BONUS GIOVANI
| Norma | Art. 22 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) |
| Lavoratori | L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata: 1 non hanno compiuto il 35° anno di età; 2 e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. |
| Tipo beneficio | Sgravio contributivo per un periodo massimo di 24 mesi e per un importo pari a € 500,00 su base mensile . Qualora l’assunzione riguardi lavoratori di una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il medesimo esonero viene riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. |
| Contratti ammessi | Nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in oggetto. |
| Durata | 24 mesi |
| Condizioni generali dell’Azienda | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.) |
| Autorizzazione UE | L’erogazione del Bonus è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Le modalità attuative del Bonus in oggetto verranno definite con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 60/2024). |
| Rispetto De minimis | Non soggetta |
| Incremento ULA | Non richiesto |
| Esclusioni | Il beneficio contributivo in oggetto può essere revocato (con conseguente recupero da parte dell’Inps) qualora il lavoratore assunto con il bonus (o un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva) venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata |
BONUS DONNE
| Norma | Art. 23 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) |
| Lavoratori | L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata: donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea; donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna (ex art. 2, punto 4, lett. f), del citato Regolamento (UE) n. 651/2014), annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. |
| Tipo beneficio | L’esonero, a valere sui contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), è riconosciuto – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. |
| Contratti ammessi | Nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in oggetto. |
| Durata | 24 mesi |
| Condizioni generali dell’Azienda | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.) |
| Autorizzazione UE | L’erogazione del Bonus è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Le modalità attuative del Bonus in oggetto verranno definite con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 60/2024). |
| Rispetto De minimis | Non soggetta |
| Incremento ULA | Richiesto |
| Esclusioni | L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Il Bonus Donne non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023. |
BONUS ZES UNICA
| Norma | Art. 23 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) |
| Lavoratori | La norma prevede che i lavoratori devono essere assunti presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ossia in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna); devono aver compiuto 35 anni di età alla data dell’assunzione; devono essere disoccupati da almeno 24 mesi. |
| Tipo beneficio | Il beneficio, a valere sul 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datoriale (esclusi i premi INAIL), è riconosciuto ai datori di lavoro di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi. |
| Durata | 24 mesi |
| Condizioni generali dell’Azienda | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.) |
| Autorizzazione UE | L’erogazione del Bonus è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Le modalità attuative del Bonus in oggetto verranno definite con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 60/2024). |
| Rispetto De minimis | Non soggetta |
| Incremento ULA | Richiesto |
| Esclusioni | L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Il Bonus Donne non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023. |
Tutti e tre gli incentivi, il Bonus giovani , il Bonus Donne e il Bonus ZES non sono cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.
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