Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche della forma di agevolazione per le assunzioni di personale dipendente, tuttora in vigore a beneficio delle imprese.
LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI
Norma
Art. 4 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 (Legge 19 luglio 1993, n. 236)
Datori di Lavoro
Tutti, a condizione che non abbiano: a) in atto sospensioni dal lavoro; b) proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione riguardi professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni di personale
Lavoratori
Lavoratori che hanno fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, e che sono dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi dell’intervento
Tipo beneficio
Applicazione dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti
Contratti ammessi
Assunzione a tempo indeterminato con orario a tempo pieno
Misura dell’Agevolazione
Contribuzione a carico datore pari al 10%
Durata
12 mesi
Condizioni generali dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UE
Non occorre
Rispetto De minimis
Non soggetta
Incremento ULA
Non richiesto
Esclusioni
Sono esclusi tutti i rapporti a tempo determinato e/o a tempo parziale
Il nostro settore HR Consulting è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.
Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche della forma di agevolazione per le assunzioni di personale dipendente, tuttora in vigore a beneficio delle imprese.
LAVORATORI CON DISABILITA’
Norma
Art. 13, Legge 12 marzo 1999, n. 68
Datori di Lavoro
Tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, inclusi Enti Pubblici Economici
Lavoratori
a) persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915; b) persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915; c) persone con disabilità intellettiva e psichica comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
Tipo beneficio
Economico
Contratti ammessi
Contratto a termine con durata minima di 12 mesi Contratto a tempo indeterminato Somministrazione a termine (minimo 12 mesi) o a tempo indeterminato
Misura dell’Agevolazione
La misura del beneficio per il datore di lavoro dipende dalle caratteristiche del lavoratore assunto e dal tipo di rapporto instaurato. In pratica, per i lavoratori con disabilità: a) con riduzione della capacità lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile; b) con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: la misura dell’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile; c) intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per cento: l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile.
Durata
La durata del beneficio spettante al datore dipende dalla tipologia di disabilità del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato. In particolare, in caso di assunzione: a) a tempo indeterminato di persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: l’incentivo spetta per 36 mesi; b) a tempo indeterminato di persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79%, o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: l’incentivo spetta per 36 mesi; c) a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: l’incentivo spetta per 60 mesi; d) a tempo determinato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: l’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, a condizione che esso duri almeno 12 mesi.
Condizioni generali dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.) solo per le assunzioni di lavoratori con disabilità effettuate oltre la quota di riserva.
Autorizzazione UE
Non occorre
Rispetto De minimis
Sì, soggetta
Incremento ULA
Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al datore di lavoro
Esclusioni
Sono esclusi i contratti instaurati dopo l’esaurimento delle risorse effettivamente stanziate agni anno dal Governo.
Il nostro settore HR Consulting è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.
Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche della forma di agevolazione per le assunzioni di personale dipendente, tuttora in vigore a beneficio delle imprese.
CONTRATTO A TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ/PATERNITÀ
Norma
Art. 4, commi 3, 4 e 5, D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151
Datori di Lavoro
Tutti quelli che – occupando fino a un massimo di 19 dipendenti – assumono a tempo determinato o utilizzano in somministrazione a termine nuovi lavoratori per provvedere alla sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti in quanto fruiscono dei congedi ex D.Lgs n. 151/2001
Lavoratori
Tutti quelli assunti in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi collegati alla maternità e paternità
Tipo beneficio
Esonero contributivo
Contratti ammessi
Contratto a tempo determinato Somministrazione a tempo determinato
Misura dell’Agevolazione
50% dei contributi a carico datore. Trattandosi di contratti a termine per ragioni di sostituzione di altro personale avente diritto alla conservazione del posto, il datore di lavoro non è tenuto a: a) versare il contributo addizionale dell’1,40% (né l’incremento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo); b) rispettare le soglie numeriche (es. il 20%) per i contratti a termine.
Durata
Fino al compimento di 1 anno di età del figlio di lavoratrice o lavoratore in congedo, o per 1 anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento
Condizioni generali dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UE
Non occorre
Rispetto De minimis
Non soggetta
Incremento ULA
Non richiesto
Esclusioni
–
Il nostro settore HR Consulting è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.
Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche della forma di agevolazione per le assunzioni di personale dipendente, tuttora in vigore a beneficio delle imprese.
DONNE OVER 50 E DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO
(ANNI 2021-2023)
Norma
Art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92 Art. 1, comma 16, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Art. 1, comma 298, Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Datori di Lavoro
Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli Sono esclusi i datori di lavoro domestico
Lavoratori
a) le lavoratrici (donne) di età non inferiore a 50 anni, disoccupate da oltre 12 mesi; b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche; c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono
Tipo beneficio
Esonero contributivo
Contratti ammessi
Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale) Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato; Assunzione a scopo di somministrazione; Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001
Misura dell’Agevolazione
Anni 2021 e 2022: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel limite di importo annuo di 6.000 euro; Anno 2023: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel limite di importo annuo di 8.000 euro
Durata
Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi; Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12 mesi; Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine: massimo 18 mesi; Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi
Condizioni generali dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UE
Sì, necessaria
Rispetto De minimis
Non soggetta
Incremento ULA
Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al datore
Esclusioni
Sono esclusi i datori di lavoro domestico
Il nostro settore HR Consulting è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.
Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche della forma di agevolazione per le assunzioni di personale dipendente, tuttora in vigore a beneficio delle imprese.
DISOCCUPATI OVER 50 E DONNE DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO
Norma
Art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92 Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017
Datori di Lavoro
Tutti, incluse agenzie di somministrazione e cooperative Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente
Lavoratori
a) le lavoratrici e i lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi; b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche; c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono
Tipo beneficio
Esonero contributivo
Contratti ammessi
Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale); Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato; Assunzione a scopo di somministrazione; Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001;
Misura dell’Agevolazione
Riduzione del 50% dei contributi (premi Inail inclusi) a carico del datore Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le relative Leggi di Bilancio – per le sole donne – hanno aumentato la misura del beneficio al 100% dei contributi dovuti da parte del datore, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui per il 2021 e 2022, e di 8.000 euro annui per il 2023.
Durata
Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12 mesi Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine: massimo 18 mesi Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi
Condizioni generali dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UE
Non occorre
Rispetto De minimis
Non soggetta
Incremento ULA
Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al datore
Esclusioni
Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente
Il nostro settore HR Consulting è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.