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Assunzioni di LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI: caratteristiche dell’Agevolazione

Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche della forma di agevolazione per le assunzioni di personale dipendente, tuttora in vigore a beneficio delle imprese.

LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI

NormaArt. 4 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 (Legge 19 luglio 1993, n. 236)
Datori di LavoroTutti, a condizione che non abbiano:
a) in atto sospensioni dal lavoro;
b) proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione riguardi professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni di personale
LavoratoriLavoratori che hanno fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, e che sono dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi dell’intervento
Tipo beneficioApplicazione dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti
Contratti ammessiAssunzione a tempo indeterminato con orario a tempo pieno
Misura dell’AgevolazioneContribuzione a carico datore pari al 10%
Durata12 mesi
Condizioni generali
dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva;
rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UENon occorre
Rispetto De minimisNon soggetta
Incremento ULANon richiesto
EsclusioniSono esclusi tutti i rapporti a tempo determinato e/o a tempo parziale

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Assunzioni di LAVORATORI CON DISABILITA’: caratteristiche dell’Agevolazione

Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche della forma di agevolazione per le assunzioni di personale dipendente, tuttora in vigore a beneficio delle imprese.

LAVORATORI CON DISABILITA’

NormaArt. 13, Legge 12 marzo 1999, n. 68
Datori di LavoroTutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, inclusi Enti Pubblici Economici
Lavoratoria) persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915;
b) persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915;
c) persone con disabilità intellettiva e psichica comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
Tipo beneficioEconomico
Contratti ammessiContratto a termine con durata minima di 12 mesi
Contratto a tempo indeterminato
Somministrazione a termine (minimo 12 mesi) o a tempo indeterminato
Misura dell’AgevolazioneLa misura del beneficio per il datore di lavoro dipende dalle caratteristiche del
lavoratore assunto e dal tipo di rapporto instaurato. In pratica, per i lavoratori
con disabilità:
a) con riduzione della capacità lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile;
b) con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: la misura dell’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile;
c) intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per cento: l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile.
DurataLa durata del beneficio spettante al datore dipende dalla tipologia di disabilità del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato. In particolare, in caso di assunzione:
a) a tempo indeterminato di persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: l’incentivo spetta per 36 mesi;
b) a tempo indeterminato di persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79%, o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915: l’incentivo spetta per
36 mesi;
c) a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: l’incentivo spetta per 60
mesi;
d) a tempo determinato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: l’incentivo spetta per tutta
la durata del rapporto, a condizione che esso duri almeno 12 mesi.
Condizioni generali
dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.) solo per le assunzioni di lavoratori con disabilità effettuate oltre la quota di riserva.
Autorizzazione UENon occorre
Rispetto De minimisSì, soggetta
Incremento ULASi, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al datore di lavoro
EsclusioniSono esclusi i contratti instaurati dopo l’esaurimento delle risorse effettivamente stanziate agni anno dal Governo.

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Assunzioni con CONTRATTO A TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ (E PATERNITÀ): caratteristiche dell’Agevolazione

Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche della forma di agevolazione per le assunzioni di personale dipendente, tuttora in vigore a beneficio delle imprese.

CONTRATTO A TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ/PATERNITÀ

NormaArt. 4, commi 3, 4 e 5, D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151
Datori di LavoroTutti quelli che – occupando fino a un massimo di 19 dipendenti – assumono a
tempo determinato o utilizzano in somministrazione a termine nuovi lavoratori
per provvedere alla sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti in
quanto fruiscono dei congedi ex D.Lgs n. 151/2001
LavoratoriTutti quelli assunti in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal
lavoro per la fruizione dei congedi collegati alla maternità e paternità
Tipo beneficioEsonero contributivo
Contratti ammessiContratto a tempo determinato
Somministrazione a tempo determinato
Misura dell’Agevolazione50% dei contributi a carico datore.
Trattandosi di contratti a termine per ragioni di sostituzione di altro personale
avente diritto alla conservazione del posto, il datore di lavoro non è tenuto a:
a) versare il contributo addizionale dell’1,40% (né l’incremento di 0,5 punti
percentuali per ogni rinnovo);
b) rispettare le soglie numeriche (es. il 20%) per i contratti a termine.
DurataFino al compimento di 1 anno di età del figlio di lavoratrice o lavoratore in
congedo, o per 1 anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento
Condizioni generali
dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva;
rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UENon occorre
Rispetto De minimisNon soggetta
Incremento ULANon richiesto
Esclusioni

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Assunzioni di DONNE OVER 50 E DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO (ANNI 2021-2023): caratteristiche dell’Agevolazione

Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche della forma di agevolazione per le assunzioni di personale dipendente, tuttora in vigore a beneficio delle imprese.

DONNE OVER 50 E DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO

(ANNI 2021-2023)

NormaArt. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92
Art. 1, comma 16, Legge 30 dicembre 2020, n. 178
Art. 1, comma 298, Legge 29 dicembre 2022, n. 197
Datori di LavoroTutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli
Sono esclusi i datori di lavoro domestico
Lavoratoria) le lavoratrici (donne) di età non inferiore a 50 anni, disoccupate da oltre 12
mesi;
b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche;
c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che
sono caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive
di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono
Tipo beneficioEsonero contributivo
Contratti ammessiAssunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale)
Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine
agevolato;
Assunzione a scopo di somministrazione;
Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo
stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001
Misura dell’AgevolazioneAnni 2021 e 2022: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel limite
di importo annuo di 6.000 euro;
Anno 2023: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel limite di
importo annuo di 8.000 euro
DurataAssunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi;
Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12 mesi;
Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine:
massimo 18 mesi;
Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi
Condizioni generali
dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva;
rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UESì, necessaria
Rispetto De minimisNon soggetta
Incremento ULASi, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al datore
EsclusioniSono esclusi i datori di lavoro domestico

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Assunzioni di DISOCCUPATI OVER 50 E DONNE DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO: caratteristiche dell’Agevolazione

Riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche della forma di agevolazione per le assunzioni di personale dipendente, tuttora in vigore a beneficio delle imprese.

DISOCCUPATI OVER 50 E DONNE DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO

NormaArt. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92
Decreto Ministeriale 17 ottobre 2017
Datori di LavoroTutti, incluse agenzie di somministrazione e cooperative
Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente
Lavoratoria) le lavoratrici e i lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre
12 mesi;
b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche;
c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che
sono caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive
di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono
Tipo beneficioEsonero contributivo
Contratti ammessiAssunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale);
Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine
agevolato;
Assunzione a scopo di somministrazione;
Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo
stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001;
Misura dell’AgevolazioneRiduzione del 50% dei contributi (premi Inail inclusi) a carico del datore
Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le relative Leggi di Bilancio – per le sole donne
– hanno aumentato la misura del beneficio al 100% dei contributi dovuti da
parte del datore, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui per il 2021
e 2022, e di 8.000 euro annui per il 2023.
DurataAssunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi
Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12 mesi
Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine:
massimo 18 mesi
Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi
Condizioni generali
dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva;
rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UENon occorre
Rispetto De minimisNon soggetta
Incremento ULASi, la norma richiede che vi sia un incremento dell’organico in capo al datore
EsclusioniSono esclusi i datori di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente

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