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Concordato Preventivo Biennale per le Partite IVA dal 2024: che cos’è e come funziona. Conviene?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024 del decreto legislativo n. 13/2024 vengono definiti requisiti e condizioni per l’accesso alla stipula di un patto biennale con il Fisco, per la definizione del livello di tassazione, sulla base dei dati reddituali storici e degli iSA.

Che cos’è?

Il concordato preventivo biennale consisterà in una proposta che l’Agenzia delle Entrate farà ai titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire preventivamente le imposte dovute. Sulla base dei dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate verranno concordate le imposte dovute nei due anni dal titolare di partita IVA, con possibilità di ulteriore rinnovo. Il reddito aggiuntivo incassato non sarà soggetto a tassazione e, in caso di minori introiti superiori al 50 per cento, il MEF potrà prevedere ipotesi straordinarie di revoca del piano concordato.

A chi si applica e a chi non si applica?

Ad esserne coinvolte saranno le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari (questi ultimi solo in via sperimentale per il 2024), e la misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per l’adempimento spontaneo.

L’Agenzia delle Entrate svilupperà la proposta sulla base dell’incrocio delle banche dati a propria disposizione, tra cui quelle relative agli ISA. Il piano preventivo consentirà quindi di stimare in anticipo le imposte sui redditi dovute e l’IRAP.

Sono inoltre esclusi:

  • tutti i contribuenti che hanno iniziato/cessato l’attività nel 2023 (anche quale conseguenza di un’operazione straordinaria aziendale: messa liquidazione, trasformazione societaria, ecc.);
  • i contribuenti che si trovano in condizioni di non normale svolgimento dell’attività;
  • tutti i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA;
  • infine tutti i contribuenti “multiattività” (dove le attività secondarie, a cui si applica un diverso mod. ISA, hanno generato ricavi superiori al 30% rispetto ai ricavi complessivi) e quindi tenuti alla presentazione dei modelli ISA “ai fini statistici”

Come funziona il Concordato Preventivo Biennale?

Entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2024 sarà fissato al 15 giugno (in luogo del termine di metà aprile previsto dallo schema di decreto).

Questo il primo passo per la definizione del concordato biennale per le partite IVA, la cui proposta sarà messa a punto dall’Agenzia delle Entrate sia tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente che di una specifica metodologia predisposta per le diverse attività economiche, anche tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati, così come degli ulteriori dati a propria disposizione.

I titolari di partita IVA avranno tempo fino al 15 ottobre 2024, stessa data per l’invio della dichiarazione dei redditi.

In sostanza, la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, dovuto entro il termine del 31 luglio in luogo del 30 giugno, seguirà le regole ordinarie mentre le imposte determinate sulla base della proposta di concordato andranno versate in sede di secondo acconto.

Chi non è in regola col Fisco non può aderire

L’adesione al concordato preventivo biennale sarà riservata ai titolari di partita IVA che non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

E quindi, saranno esclusi dall’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento.
  • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Accettare o non accettare la proposta del Fisco: quali effetti?

Chi accetterà la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi d’imposta. Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato saranno iscritte a ruolo.

In caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta.

E’ chiaro quindi quale sia il principale vantaggio del concordato preventivo biennale: per le partite IVA che incasseranno più di quando dichiarato, le somme eccedenti non saranno tassate. Di contro, nessuna modifica in diminuzione anche in caso di reddito effettivo inferiore.

Il nostro settore Tax Advisory & Consulting è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte informazionefiscale.it

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Rottamazione del Magazzino: agevolazione dalla Legge di Bilancio 2024

la Legge di Bilancio 2024 ha riproposto la procedura della cd. “rottamazione del magazzino”, finalizzata a permettere alle imprese (non IAS) di adeguare il valore contabile delle rimanenze al 1/01/2023 alla loro consistenza effettiva.

Nel caso in cui dette rimanenze iniziali siano oggetto di variazione:

  • in aumento: è dovuta la sola imposta sostitutiva del 18%
  • in diminuzione: oltre all’imposta sostitutiva del 18% è dovuto anche un importo riferito all’aliquota media del 2023 applicato all’importo eliminato.
    Tali importi vanno versati in 2 rate di pari importo che scadono entro il termine di versamento delle imposte del periodo 2023 e di versamento della 2a rata dell’acconto del periodo d’imposta 2024.
    L’adeguamento di valore, che si perfeziona con la sua indicazione nel Mod. Redditi 2024 ha effetti civilistici e fiscali a decorrere dal periodo 2023
  • non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere.

Quali aziende posso farlo?

L’art. 1, co. 78, legge di bilancio 2024 prevede possa accedere alla regolarizzazione:

  • qualsiasi esercente attività d’impresa
  • che non adotti gli IAS (dunque, OIC adopter).

Contabilità semplificata: alla luce della genericità della norma, anche le imprese minori dovrebbero poter accedere alla regolarizzazione. A tal fine si consideri che:

  • per quanto la variazione delle rimanenze non assume rilievo ai fini del reddito (posto che trova applicazione il cd. “di cassa ibrido”)
  • può esservi l’interesse a procedere al fine di adeguare l’esito degli ISA (potendosi normalizzato l’indicatore di rotazione del magazzino).

Per quali beni la Rottamazione di Magazzino?

L’adeguamento può essere effettuato in riferimento: ai “beni” di cui all’art. 92 Tuir, cioè
■ alle merci (beni alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa)
■ alle materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili
relative alle rimanenze iniziali del periodo d’imposta in corso al 30/09/2023; si tratta delle
esistenze iniziali al 1/01/2023 (cioè quelle al 31/12/2022) per le imprese con esercizio “solare”.

Come funziona?

L’adeguamento può essere effettuato mediante:

  • eliminazione di esistenze iniziali (parziale o totale): L’eliminazione delle esistenze iniziali può essere effettuata con riferimento sia alle quantità che ai rispettivi valori. In sostanza l’adeguamento può conseguire al fatto che nella valutazione del bilancio 2022 le giacenze sono quantitativamente corrette, ma associate ad un costo unitario superiore a quello reale oppure sono quantitativamente superiori a quelle effettive, anche se valorizzate ad un costo unitario corretto o entrambe le precedenti situazioni.
  • iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse: è consentita unicamente con riferimento alle quantità dei beni in precedenza omesse non essendo consentita l’iscrizione di valori precedentemente sottostimati (posto che configurerebbe una mera rivalutazione, civilisticamente vietata).

Quanto costa?

L’importo del dovuto varia in base alla differente modalità di ricalcolo del magazzino iniziale al 01/01/2023, secondo il medesimo schema.

  • Nel caso di eliminazione di esistenze iniziali (parziale o totale) rispetto a quanto in precedenza contabilizzato: si tratta di una emersione di valori negativi che, in passato, hanno occultato corrispettivi per uscita di merce, al fine di non far emergere perdite civilistiche. Per tale motivo sono dovuti: un importo pari all’IVA calcolata sull’aliquota media 2023 moltiplicata per il valore eliminato e il coefficiente di maggiorazione (praticamente il valore dell’IVA da adeguamento agli Studi di Settore/ISA) + una imposta sostitutiva del 18% calcolata sul valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione. Il dovuto è conveniente per le aziende soggette all’IRES (che ha un valore del 24%) e per le aziende soggette all’IRPEF con redditi ad aliquota media superiore al 18%.
  • Nel caso di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse: è dovuta solamente l’imposta sostitutiva del 18% calcolata sul maggior valore iscritto al 01/01/2023. Il dovuto è conveniente per le aziende soggette all’IRES (che ha un valore del 24%) e per le aziende soggette all’IRPEF con redditi ad aliquota media superiore al 18%.

Quanto e quando versare?

L’importo dovuto (imposta sostitutiva ed Iva) va versato in 2 rate di pari importo entro seguenti termini:
• 1° rata (50%): entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 (30/06/2024, per le imprese con periodo d’imposta “solare”, ovvero entro il 30/07/2024 con applicazione della maggiorazione dello 0,4%)
• 2° rata (50%): entro il termine di versamento della 2° rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (30/11/2024, per le imprese con periodo d’imposta solare).

I professionisti di EVOLVIA Group restano a disposizione per le attività di consulenza.

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Supporto per la formazione e il lavoro: destinatari, requisiti e modalità d’accesso

Dal 1° settembre 2023, il cosiddetto Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023), al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, ha istituito, tra le altre misure, il Supporto per la formazione e il lavoro

Destinatari e requisiti d’accesso

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è rivolto ai singoli componenti di nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza ed economici, al cui interno non siano presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità, oppure in condizioni di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari.

Il richiedente deve essere:

  • cittadino italiano o di un altro Paese dell’Unione europea;
  • familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea e titolare del diritto di soggiorno, anche permanente;
  • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare dello status di protezione internazionale o apolide in possesso di analogo permesso.

Inoltre, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

È necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • ISEE non superiore a 6.000 euro annui;
  • valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE;
  • patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro;
  • patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a: 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente; 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne a partire dal terzo). Questi massimali sono incrementati di: 5.000 euro per ogni componente con disabilità; 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.
  • non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di: autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità; navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere;
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
  • non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

La misura è compatibile con l’attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già avviati all’atto della domanda e non rilevati dall’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione.

E’ necessario assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.

Agevolazione

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro prevede, come indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, un beneficio economico di 350 euro al mese. L’importo viene erogato per tutta la durata del corso o di altra misura di attivazione lavorativa, entro un limite massimo di 12 mesi, tramite bonifico mensile da parte dell’INPS. Il beneficio è condizionato, pena decadenza, all’effettiva partecipazione alle attività formative o altre iniziative di attivazione lavorativa.

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ZES UNICA Sud Italia: Agevolazioni dal 2024

A partire dal primo gennaio 2024, le imprese che operano o si insediano nelle regioni del Mezzogiorno potranno beneficiare di una nuova Zona Economica Speciale (ZES) unica, che sostituirà le attuali otto ZES presenti nei territori meridionali. La ZES unica è stata istituita dal Decreto Sud, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale delle aree più svantaggiate del paese.

La nuova ZES UNICA SUD dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 e’ istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attivita’ economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia’ operative e di quelle che si insedieranno puo’ beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita’ di sviluppo d’impresa.

Il Credito di Imposta ZES dal 2024 e cumulabilità

E’ concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027

Il credito d’imposta e’ commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Il credito d’imposta e’ cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensita’ o dell’importo di aiuto piu’ elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia’ esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonche’ all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non puo’ superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Entro il 31/12/2023 i Decreti Attuativi

Con il decreto da emanare entro il 30/12/2023 sono definite le modalita’ di accesso al beneficio, nonche’ i criteri e le modalita’ di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa stabilito.

Imprese beneficiarie ed esclusioni

Sono beneficiarie tutte le imprese (comprese le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura).

Sono tuttavia esclusi tutti i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche’ ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita’ nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali e’ stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

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Agevolazioni assunzioni giovani NEET: destinatari, requisiti e modalità d’accesso

L’articolo 27, del decreto-legge n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, prevede il riconoscimento di un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che nel periodo dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 assumono giovani c.d. NEET.

Ai fini dell’accesso a tale beneficio occorre che i lavoratori da assumere rientrino in determinati requisiti.

Il beneficio spetta per un massimo di 12 mensilità e dovrà essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2025 (cfr. Circolare Inps n. 68/2023)

Destinatari e requisiti d’accesso

L’incentivo è riconosciuto ai datori/datrici di lavoro privati che, a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, assumono giovani i quali, alla data dell’assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (il requisito si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni);
  • non lavorino e non siano inserite/i in corsi di studi o di formazione (Neet);
  • siano registrate/i al Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani, attraverso l’adesione a Garanzia Giovani, oppure abbiano un Patto di servizio nell’ambito del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori/trici di lavoro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo.

Per giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra indicati, ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il/la giovane non abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • il/la giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il/la giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il/la giovane, se appartiene al genere sottorappresentato, sia assunto/a in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, oppure sia assunto/a in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna di almeno il 25%.

Contratti agevolabili

L’esonero contributivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

Non si applica, invece, nelle seguenti ipotesi:

  • rapporti di lavoro domestico;
  • assunzione con contratto di lavoro intermittente;
  • prestazioni di lavoro occasionale.

Non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l’agevolazione non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di “NEET” illustrata in precedenza.

Misura dell’incentivo

L’agevolazione contributiva riconosciuta è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui si voglia procedere all’assunzione di un giovane “NEET” con contratto di apprendistato professionalizzante. Nelle ipotesi di cumulo dell’incentivo con altre misure, limitatamente al periodo di applicazione delle stesse, l’incentivo è riconosciuto nei limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni giovane Neet assunto/a.

Richiesta dell’agevolazione

Il datore di lavoro interessato alla fruizione dell’incentivo è tenuto a presentare una domanda preliminare di ammissione tramite l’apposito modulo di istanza online “NEET23”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale istituzionale dell’Inps.

Entro 5 giorni dalla data di invio della richiesta, l’Inps provvede a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente comunica all’Inps, tramite il portale delle Aziende e Consulenti, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. In ogni caso, considerato il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per le assunzioni incentivate e la durata massima di 12 mesi dell’incentivo, il medesimo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2025 (cfr. Circolare Inps n. 68/2023).