Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024 del decreto legislativo n. 13/2024 vengono definiti requisiti e condizioni per l’accesso alla stipula di un patto biennale con il Fisco, per la definizione del livello di tassazione, sulla base dei dati reddituali storici e degli iSA.
Che cos’è?
Il concordato preventivo biennale consisterà in una proposta che l’Agenzia delle Entrate farà ai titolari di partita IVA, sulla base dei dati in proprio possesso, al fine di stabilire preventivamente le imposte dovute. Sulla base dei dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate verranno concordate le imposte dovute nei due anni dal titolare di partita IVA, con possibilità di ulteriore rinnovo. Il reddito aggiuntivo incassato non sarà soggetto a tassazione e, in caso di minori introiti superiori al 50 per cento, il MEF potrà prevedere ipotesi straordinarie di revoca del piano concordato.
A chi si applica e a chi non si applica?
Ad esserne coinvolte saranno le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari (questi ultimi solo in via sperimentale per il 2024), e la misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per l’adempimento spontaneo.
L’Agenzia delle Entrate svilupperà la proposta sulla base dell’incrocio delle banche dati a propria disposizione, tra cui quelle relative agli ISA. Il piano preventivo consentirà quindi di stimare in anticipo le imposte sui redditi dovute e l’IRAP.
Sono inoltre esclusi:
- tutti i contribuenti che hanno iniziato/cessato l’attività nel 2023 (anche quale conseguenza di un’operazione straordinaria aziendale: messa liquidazione, trasformazione societaria, ecc.);
- i contribuenti che si trovano in condizioni di non normale svolgimento dell’attività;
- tutti i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA;
- infine tutti i contribuenti “multiattività” (dove le attività secondarie, a cui si applica un diverso mod. ISA, hanno generato ricavi superiori al 30% rispetto ai ricavi complessivi) e quindi tenuti alla presentazione dei modelli ISA “ai fini statistici”
Come funziona il Concordato Preventivo Biennale?
Entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2024 sarà fissato al 15 giugno (in luogo del termine di metà aprile previsto dallo schema di decreto).
Questo il primo passo per la definizione del concordato biennale per le partite IVA, la cui proposta sarà messa a punto dall’Agenzia delle Entrate sia tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente che di una specifica metodologia predisposta per le diverse attività economiche, anche tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati, così come degli ulteriori dati a propria disposizione.
I titolari di partita IVA avranno tempo fino al 15 ottobre 2024, stessa data per l’invio della dichiarazione dei redditi.
In sostanza, la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, dovuto entro il termine del 31 luglio in luogo del 30 giugno, seguirà le regole ordinarie mentre le imposte determinate sulla base della proposta di concordato andranno versate in sede di secondo acconto.
Chi non è in regola col Fisco non può aderire
L’adesione al concordato preventivo biennale sarà riservata ai titolari di partita IVA che non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
E quindi, saranno esclusi dall’accesso alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che presentino una delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento.
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Accettare o non accettare la proposta del Fisco: quali effetti?
Chi accetterà la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP dei due periodi d’imposta. Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato saranno iscritte a ruolo.
In caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta.
E’ chiaro quindi quale sia il principale vantaggio del concordato preventivo biennale: per le partite IVA che incasseranno più di quando dichiarato, le somme eccedenti non saranno tassate. Di contro, nessuna modifica in diminuzione anche in caso di reddito effettivo inferiore.
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Fonte informazionefiscale.it
