
Con il Decreto Legge 43/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5/04/2024 vengono fissate le regole per accedere alla Nuova Sabatini Potenziata, per la quale sono state stanziate risorse pari a 80 milioni di euro. Può contare su questa dote la Nuova Sabatini Capitalizzazione, che apre i battenti il 1° ottobre 2024.
La misura si rivolge alle PMI, costituite nella forma delle società di capitali (società a responsabilità limitata, società a responsabilità semplificata e con socio unico, società per azioni e società in accomandita per azioni), che contestualmente a investimenti effettuati in beni strumentali ordinari, 4.0, green o localizzati al Sud, effettuino un aumento di capitale sociale.
Per accedere all’agevolazione potenziata è necessario che l’impresa:
- entro la data di presentazione della domanda di contributo, abbia deliberato un aumento di capitale sociale in misura almeno pari al 30% dell’importo del finanziamento. L’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento capitale”.
- entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo, abbia versato almeno il 25%. La quota restante dovrà, invece, essere versata entro la data di presentazione delle singole richieste di contributo in misura almeno proporzionale.
Con la Nuova Sabatini in forma potenziata l’abbattimento degli interessi viene fissato:
- al 5% per le micro e piccole imprese
- al 3,575% per le medie imprese
Portando ad un contributo diretto del 10% per le medie imprese e del 15% per le micro e piccole.
Come indicato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal MIMIT, i contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e con il credito d’imposta Transizione 5.0, in quanto tali crediti di imposta non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando che, come previsto dalla normativa dei predetti crediti di imposta (art. 1, comma 192, della legge n. 160/2019 e art. 38, comma 18, del D.L. n. 19/2024), la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, non porti al superamento del costo sostenuto.
Come presentare le domande
Le domande di accesso al contributo “Nuova Sabatini Capitalizzazione” devono essere compilate in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura, collegandosi all’indirizzo internet: https://benistrumentali.dgiai.gov.it.
Una volta apposta la firma digitale, la domanda dovrà essere inviata, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa (l’elenco è pubblicato sulla sezione del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata alla misura).
Quali investimenti devono essere collegati all’aumento di capitale
L’aumento di capitale deve essere collegato ad un programma di investimento in beni strumentali, 4.0 e green.
L’impresa, quindi, prima della presentazione della domanda deve valutare bene l’articolazione degli investimenti.
I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.
Particolare attenzione deve essere poi posta alla tempistica di effettuazione dell’investimento.
L’avvio degli investimenti infatti deve essere successivo, ossia in data non coincidente né antecedente, alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda di contributo.
La data di avvio del programma corrisponde a quella in cui si è verificata per prima una delle seguenti condizioni:
a) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (ad es. stipula di contratti o emissione di conferme d’ordine per beni rientranti nel programma d’investimento);
b) sono state emesse fatture relative a beni che compongono il programma;
c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a beni che compongono il programma d’investimento. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
Gli investimenti, invece, devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario o di leasing finanziario. Non è possibile chiedere una proroga per il periodo di conclusione del programma di investimenti (un’estensione di ulteriori 6 mesi è prevista per le sole iniziative con contratto stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023). Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa o, in caso di leasing, la data dell’ultimo verbale di consegna riferiti al programma di investimento. Tale data non coincide quindi con la data di collaudo, messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né di pagamento della fattura.
Settori ammessi
Sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti i settori, ad esclusione del settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Quali caratteristiche deve avere il finanziamento richiesto
Prima della presentazione dalla domanda, l’impresa, inoltre, deve scegliere la banca o l’intermediario finanziario, tra i soggetti aderenti alla misura, a cui richiedere il finanziamento (bancario o in leasing) a copertura dell’investimento.
Il finanziamento deve avere una durata non superiore a cinque anni dalla data di stipula del contratto (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione) e potrà essere assistito, nella misura massima dell’80%, dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
I nostri Professionisti sono a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.


