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Nuova Sabatini Capitalizzazione: agevolazioni fino al 15% per gli investimenti tramite aumento di Capitale Sociale

Con il Decreto Legge 43/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5/04/2024 vengono fissate le regole per accedere alla Nuova Sabatini Potenziata, per la quale sono state stanziate risorse pari a 80 milioni di euro. Può contare su questa dote la Nuova Sabatini Capitalizzazione, che apre i battenti il 1° ottobre 2024.

La misura si rivolge alle PMI, costituite nella forma delle società di capitali (società a responsabilità limitata, società a responsabilità semplificata e con socio unico, società per azioni e società in accomandita per azioni), che contestualmente a investimenti effettuati in beni strumentali ordinari, 4.0, green o localizzati al Sud, effettuino un aumento di capitale sociale.

Per accedere all’agevolazione potenziata è necessario che l’impresa:

  • entro la data di presentazione della domanda di contributo, abbia deliberato un aumento di capitale sociale in misura almeno pari al 30% dell’importo del finanziamento. L’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento capitale”.
  • entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo, abbia versato almeno il 25%. La quota restante dovrà, invece, essere versata entro la data di presentazione delle singole richieste di contributo in misura almeno proporzionale.

Con la Nuova Sabatini in forma potenziata l’abbattimento degli interessi viene fissato:

  • al 5% per le micro e piccole imprese
  • al 3,575% per le medie imprese

Portando ad un contributo diretto del 10% per le medie imprese e del 15% per le micro e piccole.

Come indicato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal MIMIT, i contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e con il credito d’imposta Transizione 5.0, in quanto tali crediti di imposta non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando che, come previsto dalla normativa dei predetti crediti di imposta (art. 1, comma 192, della legge n. 160/2019 e art. 38, comma 18, del D.L. n. 19/2024), la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, non porti al superamento del costo sostenuto.

Come presentare le domande

Le domande di accesso al contributo “Nuova Sabatini Capitalizzazione” devono essere compilate in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura, collegandosi all’indirizzo internet: https://benistrumentali.dgiai.gov.it.

Una volta apposta la firma digitale, la domanda dovrà essere inviata, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa (l’elenco è pubblicato sulla sezione del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata alla misura).

Quali investimenti devono essere collegati all’aumento di capitale

L’aumento di capitale deve essere collegato ad un programma di investimento in beni strumentali4.0 e green.

L’impresa, quindi, prima della presentazione della domanda deve valutare bene l’articolazione degli investimenti.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

Particolare attenzione deve essere poi posta alla tempistica di effettuazione dell’investimento.

L’avvio degli investimenti infatti deve essere successivo, ossia in data non coincidente né antecedente, alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda di contributo.

La data di avvio del programma corrisponde a quella in cui si è verificata per prima una delle seguenti condizioni:

a) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (ad es. stipula di contratti o emissione di conferme d’ordine per beni rientranti nel programma d’investimento);

b) sono state emesse fatture relative a beni che compongono il programma;

c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a beni che compongono il programma d’investimento. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

Gli investimenti, invece, devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario o di leasing finanziario. Non è possibile chiedere una proroga per il periodo di conclusione del programma di investimenti (un’estensione di ulteriori 6 mesi è prevista per le sole iniziative con contratto stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023). Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa o, in caso di leasing, la data dell’ultimo verbale di consegna riferiti al programma di investimento. Tale data non coincide quindi con la data di collaudo, messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né di pagamento della fattura.

Settori ammessi

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti i settori, ad esclusione del settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Quali caratteristiche deve avere il finanziamento richiesto

Prima della presentazione dalla domanda, l’impresa, inoltre, deve scegliere la banca o l’intermediario finanziario, tra i soggetti aderenti alla misura, a cui richiedere il finanziamento (bancario o in leasing) a copertura dell’investimento.

Il finanziamento deve avere una durata non superiore a cinque anni dalla data di stipula del contratto (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione) e potrà essere assistito, nella misura massima dell’80%, dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

I nostri Professionisti sono a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

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Strutture Turistiche: al via il Codice CIN. Che cos’è?

Via libera all’entrata in funzione della banca dati strutture ricettive https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/ e del portale telematico per l’assegnazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale).

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024 , n. 206 , l’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.

La Banca Dati Strutture Ricettive adottata in accordo con le Regioni e con le Province Autonome di Trento e Bolzano, introduce parametri omogenei su base nazionale, con l’effetto di semplificare l’attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali. Ad ogni struttura ricettiva viene associato un CIN (Codice Identificativo Nazionale).

Nel dettaglio si vuole introdurre un codice identificativo nazionale, CIN, per:

  • locazioni turistiche,
  • locazioni brevi,
  • attività turistico ricettive.

Il Codice identificativo nazionale (CIN) dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

La nuova norma ha l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.

Si prevede che, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

CIN: come richiederlo

Attraverso la BDSR, la piattaforma istituita dal Ministero del Turismo,  con un processo semplificato, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (CIN), da utilizzare per:

  • la pubblicazione degli annunci,
  • e l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite identità digitale, difatti, i titolari delle strutture e i locatori di immobili possono visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare gli eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.

CIN: sanzioni per chi non lo espone o non lo espone

La novità normativa riguarda, in relazione ai nuovi obblighi su indicati un regime sanzionatorio ad hoc, che non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale. .

La pubblicità della struttura ricettiva sprovvista di CIN è punibile con una sanzione amministrativa di importo variabile tra 800 e 8.000€. Chi non utilizza all’interno degli annunci il predetto codice rischia l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 500 e i 5.000€. Inoltre, troverà applicazione anche l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che estintori portatili omologati. In questo caso la sanzione potrà essere irrogata fino a 6.000€, ma scatterà solo per i soggetti che esercitano l’attività turistica nella forma di impresa, quindi anche qualora nello stesso anno siano concessi in locazione breve più di quattro unità immobiliari.

Il nostro settore Finance Advisory & Restructuring è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte: Refipraxim

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ZES UNICA: compensazioni impossibili fino a Dicembre 2024

Dopo avere ottenuto l’atto di concessione attestante il riconoscimento del credito ZES unica 2024 per tutte le aziende nel cassetto fiscale, non risulta detto credito. È stato chiesto, pertanto, supporto per capire in quale parte del cassetto fiscale trovare il credito riconosciuto come da atto di concessione ricevuto.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato come l’art.1 del decreto legge 9 agosto 2024 n.113 abbia apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, ragione per la quale i crediti non sono al momento disponibili nel cassetto fiscale.

In particolare è ora previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno 2024 debbano inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal credito, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una nuova comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata.

La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12 giugno 2024 reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Il nuovo modello di comunicazione

Con provvedimento del 9 settembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto legge 9 agosto 2024 n.113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica.

Sono presenti le istruzioni e la definizione delle modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito di imposta di cui all’articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023 n.124, nel periodo compreso tra il 18 Novembre e il 2 Dicembre 2024.

La comunicazione integrativa può avere ad oggetto uno o più progetti d’investimento iniziale. Se è presente un riferimento a più progetti di investimento per ogni progetto va compilato un distinto modulo. Rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria è consentito aumentare:

l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta;

  • la dimensione d’impresa;
  • il numero dei progetti;
  • il numero delle strutture produttive;

Possibile inoltre modificare:

  • la tipologia progetto per i progetti realizzati;
  • l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati;
  • i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati.

Vanno riportati i dati dell’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta con codice fiscale e dimensione dell’impresa.

Quale il credito effettivamente fruibile?

Entro il 12 dicembre 2024 sarà nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile.

La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso art.1 del decreto legge n.113 del 2024 e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.

Pertanto, in attesa di quanto disposto dal decreto, la Direzione Centrale Servizi Fiscali dell’Agenzia delle Entrate ha attualmente sospeso la fruizione del credito derivante dalle istanze presentate entro il 12 luglio 2024, anche se relative ad investimenti già effettuati. E, per tale ragione, i crediti non risultano nel cassetto fiscale.

Cruciale, dunque, sarà una corretta compilazione del modello di comunicazione integrativa da inviare all’Agenzia delle Entrate a partire dal 18 novembre 2024.

Fonte Industrymagazine

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Credito di Imposta Transizione 5.0 per la riduzione dei consumi energetici

L’art. 38 del DL 19/2024 ha introdotto i nuovi credito d’imposta transizione 5.0 che spettano a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente:

  • dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono comunque escluse le seguenti categorie di imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o
  • sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Condizioni da rispettare per fruire dei Crediti di Imposta

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolabili

I crediti d’imposta 5.0 sono riconosciuti in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Nel novero dei beni agevolabili anche i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding) e i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Per progetti di importo superiore a 40.000 euro, che conseguono una riduzione dei consumi energetici almeno del 3%, a livello di impresa, o del 5% per il processo produttivo interessato, sono inoltre agevolabili:

  • beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (a eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee;
  • spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino al massimo del 10% dell’investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy.

Anni di validità degli investimenti

I crediti d’imposta 5.0 spettano per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025.

Aliquote dei Crediti di Imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto in differenti misure.

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore dal 3 al 6%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%:

  • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;

Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:

  • 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro

Come accedere alle agevolazioni

Le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE: le certificazioni “energetiche” unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Il beneficio è infatti subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo. Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute a incremento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Utilizzo dei Crediti

I crediti d’imposta 5.0 sono sempre utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 (anche in un’unica rata), ma il loro utilizzo dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data potrà essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il nostro settore Finance Advisory & Restructuring è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte: Refipraxim

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Flat Tax Incrementale per Imprese e Professionisti per i Redditi 2023. Come Funziona?

L’art. 1 ai commi 55-57 della Legge 197/2022 ha introdotto, per il solo periodo di imposta 2023 il regime della Fal Tax Incrementale che ha trovato applicazione operativa con la Circolare 18/E del 28.06.2023. Con la Dichiarazione dei Redditi 2023 delle prossime scadenze fiscali estive 2024 sarà possibile, se conveniente, aderire al regime Flat Tax Incrementale.

Che cos’è?

La “flat tax incrementale” è un regime agevolativo previsto, per il solo periodo di imposta 2023, per i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. Al fine di usufruirne occorre compilare la sezione II del quadro LM della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF 24), in modo da calcolare l’imposta sostitutiva dovuta.

La flat tax incrementale” permette alle persone fisiche titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo, di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 15% calcolata su:
– l’incremento di reddito relativo al periodo di imposta 2023;
– rispetto al reddito più alto conseguito nel triennio precedente;

al netto di una franchigia del 5%.

Gli acconti per l’anno 2024 ed i calcoli di deduzioni e detrazioni varie basate sul reddito conseguito tengono conto anche del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva.

Come funziona?

I contribuenti, persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni e diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito2, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile:

  • comunque non superiore a 40.000 euro;
  • pari alla differenza tra: il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023, e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022;
  • decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito

Gli acconti per l’anno 2024 ed i calcoli di deduzioni e detrazioni varie basate sul reddito conseguito tengono conto anche del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva.

A chi si applica e a chi non si applica?

Ad essere coinvolte sono solo le Persone Fisiche, titolari di Redditi di Lavoro Autonomo (i Professionisti) o di Impresa (le Ditte Individuali) entro determinati limiti di reddito.

Non possono accedere al regime i contribuenti forfettari.

Non possono accedere al regime i soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno 2023 – attesa l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente.

Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 01.01.2020 (purché abbiano svolto l’attività per almeno un’intera annualità), il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:

  • ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
  • confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Successivamente, la verifica dell’incremento di reddito deve essere effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del triennio, così come sopra individuato.

In caso di Impresa Familiare o Coniugale

Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale, attesa la natura unitaria delle stesse, l’incremento di reddito (ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale in esame) deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023 (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge), rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente; ciò solo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale.
Resta fermo che l’imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore.

Il calcolo di convenienza in sede di Dichiarazione dei Redditi

Il calcolo di convenienza comporta la determinazione del potenziale risparmio di imposta sulla sola quota di reddito 2023 eccedente il maggiore tra i redditi dichiarati nel triennio 2020-2022. Tale eccedenza, se conveniente rispetto all’aliquota marginale 2023, sarà dichiarata nel quadro LM.

Come già visto, l’ulteriore quota di reddito – non soggetta ad imposta sostitutiva – concorre al reddito complessivo e trova pertanto applicazione la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), in base agli ordinari scaglioni di reddito.

Il nostro settore Tax Advisory & Consulting è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte informazionefiscale.it