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Il DL Omnibus modifica il Concordato Preventivo Biennale e introduce un condono 2018-2022

Chi aderirà al concordato preventivo biennale potrà mettersi in regola sui redditi non dichiarati dal 2018 al 2022. Pagherà un’imposta ridotta, niente interessi né sanzioni. Le novità sono contenute negli emendamenti al decreto Omnibus. L’ultimo passaggio è arrivato il 30 settembre al decreto Omnibus. Il testo della conversione in legge è stato approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, e quindi di fatto è già nella sua forma definitiva.

La novità: sanatoria per gli anni dal 2018 al 2022

La novità è che chi ha dei redditi non dichiarati per gli anni dal 2018 al 2022 potrà recuperare il debito a condizioni molto vantaggiose. Prima di tutto, si calcolerà quanto bisogna sanare, e poi questa somma sarà aumentata di una certa percentuale.

Il calcolo del maggior imponibile da sanare prevede una maggiorazione forfettaria:

  • che va dal 5% in più per chi ha un voto ISA massimo (pari a 10)
  • al 50% per i contribuenti con voto pari a 3.

All’imponibile ottenuto si applicherà un’imposta sostitutiva che varia su tre aliquote, come per i versamenti del concordato preventivo:

  • 10% per chi ha da 8 a 10 come voto ISA nel 2023;
  • 12% per chi ha da 6 a 8 come voto ISA nel 2023;
  • 15% per chi ha meno di 6.

Con la possibilità di sanare anche l’IRAP con un’aliquota unica del 3,9%.

In ultimo: per gli anni 2020 e 2021, dato che si è trattato il periodo Covid, il debito sarà ulteriormente ridotto del 30%. E naturalmente la somma finale da pagare al Fisco non terrà conto di sanzioni né interessi accumulati, che saranno cancellati.

Il primo versamento per saldare i conti dovrà arrivare entro il 31 marzo 2025. Si potrà scegliere di farlo in un’unica soluzione, oppure anche anche di pagare il tutto in ventiquattro rate mensili.

Termini di accertamento lunghi

A questo però farà fronte un aumento dei termini di accertamento:

  • fino al 31 dicembre 2027 per chi sceglie il ravvedimento
  • e fino al 2024 per chi accetta solo il risultato con il concordato.

L’emendamento porta a uno slittamento del termine per gli accertamenti:

  • per i soggetti ISA che aderiscono al CPB, ma non aderiscono al ravvedimento, i termini di decadenza dell’accertamento in scadenza il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025;
  • per coloro che aderiscono al CPB e aderiscono al ravvedimento, i termini sono prorogati fino al 31 dicembre 2027.

La norma non sembra considerare che potrebbero esserci contribuenti che, avendo ottenuto un voto ISA elevato, hanno beneficiato del regime premiale, che comporta la riduzione di un anno dei termini decadenziali, con la conseguenza che il potere di rettifica è già spirato (il 31 dicembre 2023 o, con la sospensione Covid, il 25 marzo 2024); quindi, per loro, è irrilevante il differimento.

Inoltre, le dichiarazioni presentate nel 2019 (anno di imposta 2018) possono essere rettificate non fino al 31 dicembre 2024, ma al 26 marzo 2025 (dato il periodo di sospensione Covid di 85 giorni).

Tutte le nuove proroghe degli accertamenti (a prescindere dall’adesione o meno al ravvedimento) riguardano anche l’IVA e non solo le imposte sui redditi e l’IRAP .

I titolari di partita IVA avranno tempo fino al 31 ottobre 2024, stessa data per l’invio della dichiarazione dei redditi.

Il nostro settore Tax Advisory & Consulting è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte informazionefiscale.it

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Cantieri Edili: introdotta la Patente a Punti dal 1° Ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.

A prevederlo è l’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).

Patente a punti : cos’è

La patente a punti è uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Avranno l’obbligo di dotarsi di una patente tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Sia con sede Ue che extra UE.  Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
  • coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La domanda dovrà essere fatta attraverso l’apposito portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e si otterrà così il documento, unicamente in formato digitale, indispensabile per continuare a lavorare nell’edilizia.

Come si richiede

La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
  3. adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  4. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  7. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Come funziona

Si parte con 30 crediti che potranno essere aumentati o diminuiti in base alla storicità dell’impresa o, al contrario, decurtati nel caso di infortuni più o meno gravi. 

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

  1. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
  2. crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
    • fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
      • fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 6, ovvero in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa;
  3. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, di cui:
    • fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
    • fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.

In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:

  • una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
  • esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Come si recuperano i crediti decurtati

In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.

Ma la documentazione da presentare per ottenere il rilascio è molteplice e le regole di fatto non sono ancora state ufficializzate dal decreto. 

Da qui la richiesta di prorogare l’entrata in vigore della patente a punti. Il DDL di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, cd DDL Omnibus, all’esame delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato potrebbe cambiare la data di avvio.

Gli emendamenti presentati propongono la proroga dal 1° ottobre 2024 al 1° gennaio 2025 o al 1° aprile 2025.

I nostri Consulenti sono a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte: Refipraxim

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Nuova Sabatini Capitalizzazione: agevolazioni fino al 15% per gli investimenti tramite aumento di Capitale Sociale

Con il Decreto Legge 43/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5/04/2024 vengono fissate le regole per accedere alla Nuova Sabatini Potenziata, per la quale sono state stanziate risorse pari a 80 milioni di euro. Può contare su questa dote la Nuova Sabatini Capitalizzazione, che apre i battenti il 1° ottobre 2024.

La misura si rivolge alle PMI, costituite nella forma delle società di capitali (società a responsabilità limitata, società a responsabilità semplificata e con socio unico, società per azioni e società in accomandita per azioni), che contestualmente a investimenti effettuati in beni strumentali ordinari, 4.0, green o localizzati al Sud, effettuino un aumento di capitale sociale.

Per accedere all’agevolazione potenziata è necessario che l’impresa:

  • entro la data di presentazione della domanda di contributo, abbia deliberato un aumento di capitale sociale in misura almeno pari al 30% dell’importo del finanziamento. L’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento capitale”.
  • entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo, abbia versato almeno il 25%. La quota restante dovrà, invece, essere versata entro la data di presentazione delle singole richieste di contributo in misura almeno proporzionale.

Con la Nuova Sabatini in forma potenziata l’abbattimento degli interessi viene fissato:

  • al 5% per le micro e piccole imprese
  • al 3,575% per le medie imprese

Portando ad un contributo diretto del 10% per le medie imprese e del 15% per le micro e piccole.

Come indicato nell’ambito delle FAQ pubblicate dal MIMIT, i contributi “Nuova Sabatini” sono cumulabili con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e con il credito d’imposta Transizione 5.0, in quanto tali crediti di imposta non costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando che, come previsto dalla normativa dei predetti crediti di imposta (art. 1, comma 192, della legge n. 160/2019 e art. 38, comma 18, del D.L. n. 19/2024), la cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, non porti al superamento del costo sostenuto.

Come presentare le domande

Le domande di accesso al contributo “Nuova Sabatini Capitalizzazione” devono essere compilate in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura, collegandosi all’indirizzo internet: https://benistrumentali.dgiai.gov.it.

Una volta apposta la firma digitale, la domanda dovrà essere inviata, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)all’indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa (l’elenco è pubblicato sulla sezione del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata alla misura).

Quali investimenti devono essere collegati all’aumento di capitale

L’aumento di capitale deve essere collegato ad un programma di investimento in beni strumentali4.0 e green.

L’impresa, quindi, prima della presentazione della domanda deve valutare bene l’articolazione degli investimenti.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

Particolare attenzione deve essere poi posta alla tempistica di effettuazione dell’investimento.

L’avvio degli investimenti infatti deve essere successivo, ossia in data non coincidente né antecedente, alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda di contributo.

La data di avvio del programma corrisponde a quella in cui si è verificata per prima una delle seguenti condizioni:

a) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (ad es. stipula di contratti o emissione di conferme d’ordine per beni rientranti nel programma d’investimento);

b) sono state emesse fatture relative a beni che compongono il programma;

c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a beni che compongono il programma d’investimento. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

Gli investimenti, invece, devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario o di leasing finanziario. Non è possibile chiedere una proroga per il periodo di conclusione del programma di investimenti (un’estensione di ulteriori 6 mesi è prevista per le sole iniziative con contratto stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023). Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa o, in caso di leasing, la data dell’ultimo verbale di consegna riferiti al programma di investimento. Tale data non coincide quindi con la data di collaudo, messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né di pagamento della fattura.

Settori ammessi

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti i settori, ad esclusione del settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

Quali caratteristiche deve avere il finanziamento richiesto

Prima della presentazione dalla domanda, l’impresa, inoltre, deve scegliere la banca o l’intermediario finanziario, tra i soggetti aderenti alla misura, a cui richiedere il finanziamento (bancario o in leasing) a copertura dell’investimento.

Il finanziamento deve avere una durata non superiore a cinque anni dalla data di stipula del contratto (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione) e potrà essere assistito, nella misura massima dell’80%, dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

I nostri Professionisti sono a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

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Strutture Turistiche: al via il Codice CIN. Che cos’è?

Via libera all’entrata in funzione della banca dati strutture ricettive https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/ e del portale telematico per l’assegnazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale).

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024 , n. 206 , l’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.

La Banca Dati Strutture Ricettive adottata in accordo con le Regioni e con le Province Autonome di Trento e Bolzano, introduce parametri omogenei su base nazionale, con l’effetto di semplificare l’attività degli operatori, tutelare i turisti, agevolare la collaborazione tra istituzioni e imprese e tra il Ministero e le autonomie locali. Ad ogni struttura ricettiva viene associato un CIN (Codice Identificativo Nazionale).

Nel dettaglio si vuole introdurre un codice identificativo nazionale, CIN, per:

  • locazioni turistiche,
  • locazioni brevi,
  • attività turistico ricettive.

Il Codice identificativo nazionale (CIN) dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

La nuova norma ha l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.

Si prevede che, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

CIN: come richiederlo

Attraverso la BDSR, la piattaforma istituita dal Ministero del Turismo,  con un processo semplificato, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (CIN), da utilizzare per:

  • la pubblicazione degli annunci,
  • e l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite identità digitale, difatti, i titolari delle strutture e i locatori di immobili possono visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare gli eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.

CIN: sanzioni per chi non lo espone o non lo espone

La novità normativa riguarda, in relazione ai nuovi obblighi su indicati un regime sanzionatorio ad hoc, che non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale. .

La pubblicità della struttura ricettiva sprovvista di CIN è punibile con una sanzione amministrativa di importo variabile tra 800 e 8.000€. Chi non utilizza all’interno degli annunci il predetto codice rischia l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 500 e i 5.000€. Inoltre, troverà applicazione anche l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che estintori portatili omologati. In questo caso la sanzione potrà essere irrogata fino a 6.000€, ma scatterà solo per i soggetti che esercitano l’attività turistica nella forma di impresa, quindi anche qualora nello stesso anno siano concessi in locazione breve più di quattro unità immobiliari.

Il nostro settore Finance Advisory & Restructuring è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.

Fonte: Refipraxim

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ASSUNZIONI AGEVOLATE: Bonus Giovani, Donne e ZES nel Decreto Coesione

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 157 del 6 luglio 2024, è stata pubblicata la legge n. 95/2024, di conversione del c.d. Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), con cui vengono introdotte, per il periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, una serie di sgravi contributivi per incentivare l’assunzione di personale a tempo determinato appartenente a determinate categorie, nonché per sostenere lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno.

BONUS GIOVANI

NormaArt. 22 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024)
LavoratoriL’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:
1 non hanno compiuto il 35° anno di età;
2 e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
Tipo beneficioSgravio contributivo per un periodo massimo di 24 mesi e per un importo pari a € 500,00 su base mensile . Qualora l’assunzione riguardi lavoratori di una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il medesimo esonero viene riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Contratti ammessiNei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non
proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati
occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro
che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in oggetto.
Durata24 mesi
Condizioni generali
dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva;
rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UEL’erogazione del Bonus è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea. Le modalità attuative del Bonus in oggetto verranno definite con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 60/2024).
Rispetto De minimisNon soggetta
Incremento ULANon richiesto
EsclusioniIl beneficio contributivo in oggetto può essere revocato (con conseguente recupero da parte dell’Inps) qualora il lavoratore assunto con il bonus (o un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva) venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata

BONUS DONNE

NormaArt. 23 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024)
LavoratoriL’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:
 donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,
residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (ossia Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna), ammissibili ai finanziamenti
nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
 donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità
occupazionale di genere che superi di almeno il 25 per cento la disparità media
uomo-donna (ex art. 2, punto 4, lett. f), del citato Regolamento (UE) n. 651/2014),
annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24
mesi, ovunque residenti.
Tipo beneficioL’esonero, a valere sui contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), è riconosciuto – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Contratti ammessiNei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non
proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati
occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro
che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in oggetto.
Durata24 mesi
Condizioni generali
dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva;
rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UEL’erogazione del Bonus è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea. Le modalità attuative del Bonus in oggetto verranno definite con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 60/2024).
Rispetto De minimisNon soggetta
Incremento ULARichiesto
EsclusioniL’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Il Bonus Donne non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

BONUS ZES UNICA

NormaArt. 23 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024)
LavoratoriLa norma prevede che i lavoratori devono essere assunti presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ossia in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
 devono aver compiuto 35 anni di età alla data dell’assunzione;
 devono essere disoccupati da almeno 24 mesi.
Tipo beneficioIl beneficio, a valere sul 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datoriale
(esclusi i premi INAIL), è riconosciuto ai datori di lavoro di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi.
Durata24 mesi
Condizioni generali
dell’Azienda
Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva;
rispetto art. 31, D.Lgs n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.)
Autorizzazione UEL’erogazione del Bonus è subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea. Le modalità attuative del Bonus in oggetto verranno definite con apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dal 7 luglio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 60/2024).
Rispetto De minimisNon soggetta
Incremento ULARichiesto
EsclusioniL’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Il Bonus Donne non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

Tutti e tre gli incentivi, il Bonus giovani , il Bonus Donne e il Bonus ZES non sono cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

Il nostro settore HR Consulting è a vostra disposizione per le valutazioni e la consulenza.